Regolamento (UE) 2016/2305
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2305 della Commissione, del 19 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per una serie di ortofrutticoli importati da paesi terzi, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata. Tali valori sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili, secondo il quadro previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato del regolamento, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, distinguendo per origine da specifici paesi terzi indicati con i relativi codici paese. Il valore forfettario è rilevante ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2305: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione al meccanismo del prezzo di entrata per determinati prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi, fissando i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e richiama espressamente l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la determinazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione, in applicazione degli esiti dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto è adottato con efficacia immediata dalla data di pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono differenziati in funzione dell'origine dichiarata, con riferimento ai codici paese secondo la nomenclatura richiamata in nota, inclusa la categoria "ZZ" per le altre origini.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Gli importi sono espressi in EUR per 100 kg e variano a seconda del prodotto e del paese terzo di origine. L'allegato riporta, tra gli altri, valori per origini come Marocco, Senegal, Tunisia, Turchia, Israele, Giamaica, Argentina, Stati Uniti e Cina, oltre alla voce residuale "altre origini".
Entrata in vigore e natura obbligatoria
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto regolatorio
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In particolare, richiama l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi elencati nell'allegato XVI, parte A.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato contiene gli importi, espressi in EUR/100 kg, per ciascun codice NC e per ciascuna origine/paese terzo indicato, compreso il codice "ZZ" per le "altre origini".
Prodotti e origini interessati
L'allegato riguarda taluni prodotti ortofrutticoli, tra cui diversi agrumi, uva, pesche/nettarine, aglio, mele, pere e pomodori, con valori differenziati a seconda del paese di origine (ad esempio MA, SN, TN, TR, IL, JM, AR, US, CN) oppure della categoria residuale "ZZ".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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