Cassazione Penale, Ordinanza n. 24674/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento di revisione di una sentenza definitiva di condanna per rapina, l'istanza era stata presentata nell'interesse del soggetto condannato, ma il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità è stato proposto da un difensore che si è qualificato come procuratore speciale del fratello del condannato. Il ricorrente ha dedotto che vi sarebbero stati i presupposti per la revisione in ragione di nuove dichiarazioni asseritamente idonee a imporre una nuova valutazione probatoria e del contrasto tra le sentenze di primo e secondo grado quanto alla posizione di un coimputato/persona citata nel giudizio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era tardivo rispetto alla data di comunicazione dell'avviso di deposito e, comunque, inammissibile perché l'originaria istanza era stata proposta come riferibile al condannato, mentre il ricorso era stato presentato in rappresentanza del fratello, senza corrispondenza tra soggetto istante e soggetto rappresentato; da ciò il difetto di legittimazione in concreto del fratello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che esso fosse stato proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza; dall'altro, e soprattutto, che vi fosse difetto di legittimazione in concreto del soggetto in nome del quale il ricorso era stato presentato, poiché l'istanza di revisione era stata trattata come riferita al condannato e non al fratello che aveva poi conferito procura speciale al difensore. Conseguentemente ha condannato al pagamento delle spese processuali il solo soggetto in concreto ascrivibile all'iniziativa.
Norme richiamate
art. 632, comma 1, lett. a), c.p.p.
La norma è richiamata per evidenziare che il prossimo congiunto avrebbe potuto presentare direttamente l'istanza di revisione; tuttavia, nel caso concreto, l'istanza era stata proposta come riferibile al condannato e il successivo ricorso non è stato ritenuto legittimamente spendibile in nome del fratello.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione, la legittimazione a proporre l'impugnazione deve corrispondere al soggetto in nome del quale l'istanza è stata effettivamente proposta e trattata; in mancanza di tale corrispondenza il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in concreto.
- La qualità di prossimo congiunto può consentire la proposizione dell'istanza di revisione, ma non sana automaticamente l'assenza di corrispondenza soggettiva tra l'originaria istanza e il successivo ricorso.
- Il ricorso avverso un provvedimento di inammissibilità è soggetto al termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, ove applicabile; la proposizione oltre il termine determina l'inammissibilità.
- I profili di inammissibilità rilevabili ictu oculi possono essere decisi de plano, con condanna alle spese della parte cui è ascrivibile l'iniziativa processuale.
Come è indicizzato
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