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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in relazione alle istanze del 28.10.2024 e del 02.12.2024, recanti la diffida al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232); nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art.6-bis del D.L. n. 387/1987, (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell’art. 6-bis cit., e con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sulle istanze di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e del dovere di buona amministrazione. In particolare, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali biennali, ciascuno pari al 2,5%, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorso era stato inizialmente proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio, ma il rito è stato convertito, essendo state proposte anche domande di accertamento e condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il giudice ha richiamato l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e, soprattutto, l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare, il quale considera gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma l'estensione del beneficio al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Secondo il TAR, il beneficio dei sei scatti, riconosciuto ai fini della base pensionabile, deve essere incluso anche nella base di calcolo del TFS; non sussiste una disposizione che ne escluda l'applicazione al trattamento di fine servizio. Il silenzio dell'INPS e il mancato riconoscimento della riliquidazione sono stati pertanto ritenuti illegittimi. L'amministrazione è stata obbligata a provvedere alla rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti e alla corresponsione delle somme dovute. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile

    Il beneficio di sei scatti biennali del 2,5% ciascuno si applica anche al personale delle forze di polizia cessato dal servizio a domanda quando siano maturati i requisiti di età e di servizio previsti.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis sono attribuiti anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.

  • art. 1911, commi 1, 2 e 3, Codice dell'ordinamento militare

    Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rilevano ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria; il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento sulle istanze di riliquidazione, ma la decisione si concentra sul riconoscimento sostanziale del diritto al ricalcolo del TFS.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali biennali del 2,5% ciascuno quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere considerati, per il personale militare che ne possieda i requisiti, anche nella determinazione del trattamento di fine servizio e non soltanto della base pensionabile.
  • L'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare costituisce la base normativa per includere i sei scatti nella base di calcolo del TFS del personale militare cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi.
  • Il mancato riconoscimento da parte dell'ente previdenziale della riliquidazione del TFS, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, contrasta con il quadro normativo e giurisprudenziale consolidato e legittima l'azione di accertamento e condanna.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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