Cassazione Penale, Sentenza n. 28216/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di espulsione quale sanzione sostitutiva della detenzione ai sensi dell'art.16, comma quinto, d.lgs. n.286/1998, sostenendo che il termine "straniero" nella norma dovesse intendersi riferito solo ai cittadini non italiani e quindi che i cittadini comunitari (come lei) dovessero poter subire la sanzione sostitutiva dell'espulsione; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.16 per presunta violazione degli artt.3 e 27 Cost. a causa della diversa disciplina tra cittadini comunitari ed extracomunitari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art.16 d.lgs. n.286/1998, che prevede l'espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione, non sia applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. La decisione si fonda sul principio, ricavato dall'art.1, secondo comma, del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998) e dalla normativa e giurisprudenza ricorrente, secondo cui le norme del T.U. non si applicano ai cittadini UE salvo che siano più favorevoli, nonché sul regime speciale di libertà di circolazione e soggiorno per i cittadini comunitari (con possibilità di limitazioni solo per ordine pubblico, sicurezza e sanità). La Corte ha inoltre ritenuto infondata la questione costituzionale, affermando che la diversa disciplina è giustificata dal diverso status normativo dei cittadini UE e dall'obbligo di rispettare trattati e convenzioni internazionali. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art.16, comma quinto, d.lgs. n.286/1998
La Corte ha ritenuto che la disposizione che consente l'espulsione quale sanzione sostitutiva della detenzione non sia applicabile ai cittadini comunitari
art.1, secondo comma, T.U. in materia di immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998 n.286)
art.1, secondo comma, d.lgs. 25 luglio 1998 n.286
Stabilisce che le norme del T.U. non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo che siano più favorevoli; base per escludere l'applicazione dell'art.16 ai cittadini comunitari
legge 6 marzo 1998 n.40, art.45
art.45 L. 6 marzo 1998 n.40
Contiene delega al governo per l'attuazione delle norme comunitarie relative all'ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini UE; giustifica un trattamento regolamentare distinto per i cittadini comunitari
d.P.R. 18/01/2002 n.54
Norme di attuazione che regolano ingresso, soggiorno e limitazioni per cittadini UE; confermano che per i cittadini comunitari valgono regole diverse e che l'espulsione è derogabile solo per specifici motivi (ordine pubblico, sicurezza, sanità)
art.7 T.U. n.54/2002
Consente la deroga alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità; limita la possibilità di adottare provvedimenti di allontanamento punitivo
art.3 Cost.
La Corte ha ritenuto che non sussista discriminazione illecita, poiché la differenza di trattamento è fondata su discipline speciali previste per i cittadini UE
art.27 Cost.
La questione relativa alla sanzione sostitutiva e alla sua applicabilità ai cittadini UE non è stata ritenuta lesiva delle garanzie costituzionali richiamate
art.10 Cost.
Richiamato per l'obbligo dello Stato di rispettare convenzioni e trattati internazionali, a sostegno del diverso regime riservato ai cittadini UE
Massime di principio
- L'espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione prevista dall'art.16 d.lgs. 286/1998 non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea: in simili casi il ricorso per far valere l'applicabilità dell'art.16 ai cittadini UE ha scarse probabilità di successo.
- Per i cittadini UE rileva il regime speciale della libera circolazione e soggiorno; le limitazioni (inclusi provvedimenti di allontanamento) sono ammesse solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità, secondo la normativa comunitaria e di attuazione.
- Una questione di legittimità costituzionale basata sul principio di uguaglianza (art.3 Cost.) rispetto alla diversa disciplina tra cittadini comunitari ed extracomunitari è difficilmente fondata quando la differenza è giustificata da obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e da trattati internazionali.
- In situazioni analoghe conviene valutare lo status concreto del soggetto (diritto di soggiorno, attività lavorativa, durata della residenza) e le specifiche norme comunitarie e regolamentari applicabili prima di prospettare l'espulsione come sanzione.
- Se l'obiettivo è evitare o ottenere una misura alternativa alla detenzione per un cittadino UE, è più efficace cercare strumenti sanzionatori alternativi previsti dal diritto penale interno o argomentare a livello amministrativo sulle condizioni di soggiorno e ordine pubblico piuttosto che invocare l'art.16 del T.U. sull'immigrazione.
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