Cassazione Penale, Ordinanza n. 33124/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva applicato un aggravamento di pena per recidiva. Il ricorrente censurava la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la recidiva, deducendo in sostanza che: a) la Corte territoriale avrebbe valorizzato precedenti penali non ancora definiti con sentenza irrevocabile; b) il richiamo a un reato commesso poco prima del fatto oggetto del procedimento sarebbe stato inconferente, perché quel reato non era ancora stato accertato definitivamente; c) sarebbe stata altresì illegittima la valorizzazione di ulteriori condotte non definite, utilizzate per affermare una maggiore pericolosità e quindi giustificare l'aumento di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la Corte di appello aveva correttamente apprezzato i precedenti penali del ricorrente come indice di aumentata colpevolezza ai fini della recidiva e dell'aggravamento della pena. Il fatto che il reato richiamato non fosse ancora stato accertato con sentenza definitiva è stato considerato irrilevante, perché quel riferimento era stato usato solo per smentire la deduzione difensiva circa l'assenza di precedenti recenti. Parimenti, non è stata ravvisata alcuna violazione di legge nella valorizzazione di ulteriori condotte non definitivamente accertate ai fini della valutazione della maggiore pericolosità, ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva può essere valorizzata come indice di aumentata colpevolezza e di maggiore pericolosità del soggetto, ai fini dell'aggravamento di pena, quando la motivazione del giudice di merito dia conto dei precedenti penali e della loro rilevanza concreta.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva può essere legittimamente affermata quando il giudice di merito valorizzi i precedenti penali come manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, purché la motivazione sia non apparente e coerente con i dati di causa.
- Ai fini della valutazione della recidiva e dell'aumento di pena, è utilizzabile anche il riferimento a condotte o fatti non ancora definiti con sentenza irrevocabile se il richiamo non è impiegato come prova di responsabilità per il fatto oggetto del giudizio, ma solo come elemento storico per confutare l'assenza di precedenti recenti o per apprezzare il quadro di pericolosità.
- Non integra violazione di legge la considerazione, in chiave prognostica, di ulteriori condotte non definitivamente accertate quando esse siano richiamate esclusivamente per la valutazione della pericolosità e la motivazione sul punto sia adeguata.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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