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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti adottati in riedizione della procedura selettiva per professore universitario di seconda fascia, inclusi i verbali della nuova commissione e il decreto rettorale di approvazione della graduatoria, con individuazione del controinteressato quale candidato idoneo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 384/2024, che aveva annullato gli atti della precedente procedura e ordinato all'amministrazione di nominare una nuova commissione e ripetere la valutazione dei titoli applicando integralmente i criteri stabiliti nel verbale del 20 luglio 2023, con giudizi esplicativi delle ragioni dei punteggi o dei giudizi attribuiti. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e l'elusione del giudicato, sostenendo che la nuova commissione aveva introdotto punteggi e sub-punteggi numerici, modificando e ponderando ex post i criteri originari, omesso alcuni criteri e sub-criteri — tra cui la numerosità, varietà e apporto nei prodotti scientifici, anche in relazione al profilo internazionale, nonché la consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica — e sostituito la motivazione richiesta dal giudicato con una mera attribuzione di valori numerici. Ha inoltre dedotto che la commissione aveva nuovamente valutato titoli del candidato risultato vincitore non prodotti nelle forme documentali richieste dal bando e dalla precedente sentenza, limitandosi a non procedere a una valutazione più ampia anziché escluderli integralmente dalla valutazione. In via subordinata ha proposto ricorso ordinario per l'annullamento, deducendo sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità delle censure per genericità e difetto di interesse e ha proposto ricorso incidentale, contestando la valutazione dei titoli della ricorrente e dei propri titoli per violazione dell'art. 18 l. 240/2010, dell'art. 3 l. 241/1990, del d.m. n. 344/2011 e della lex specialis, nonché per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e carenza di motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza e dichiarato nulli gli atti della rinnovata procedura per violazione ed elusione del giudicato. Ha ritenuto specifiche e ammissibili le censure, poiché riferite a precisi limiti conformativi della sentenza ottemperanda. Ha affermato che il giudicato imponeva alla nuova commissione di applicare pedissequamente tutti e soltanto i criteri già stabiliti nel verbale del 20 luglio 2023 e di formulare, in assenza di indicatori predeterminati, giudizi esplicativi contenenti le ragioni concrete della valutazione. La commissione, invece, ha retroagito alla fase di predeterminazione dei criteri, introducendo un sistema di punteggi e sub-punteggi con pesi differenziati dopo aver conosciuto i curricula, così alterando i criteri originari e vanificando la garanzia di imparzialità e di par condicio. La mera attribuzione di numeri non ha colmato il difetto di motivazione, poiché non ha chiarito le ragioni sostanziali dell'assegnazione dei diversi livelli valutativi. È stata inoltre omessa la valutazione di specifici criteri, mentre altri sono stati modificati nella loro formulazione. La commissione ha altresì violato il giudicato valutando, sia pure parzialmente, titoli del controinteressato privi della documentazione conforme richiesta dal bando, anziché escluderli dalla valutazione. Il terzo motivo, relativo allo sviamento, è stato assorbito. L'accoglimento dell'ottemperanza ha reso improcedibili il ricorso ordinario subordinato e il ricorso incidentale, che dipendeva da quest'ultimo. Il TAR ha ordinato anche la cancellazione di un'espressione offensiva contenuta nella memoria del controinteressato e ha posto le spese a carico dell'Università e del controinteressato, in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice verifica la conformità dell'attività amministrativa al giudicato e può dichiarare nulli gli atti adottati in violazione o elusione dello stesso.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria sull'ordine di esame delle domande quando gli atti sono censurati sia per violazione o elusione del giudicato sia per vizi di legittimità.

  • art. 18 l. 240/2010

    Richiamato quale disciplina legislativa della procedura selettiva per la chiamata di professori di seconda fascia; il ricorso incidentale ne deduceva la violazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e dei giudizi della commissione; le censure del ricorso incidentale lamentavano la carenza assoluta di motivazione.

  • art. 4 l. 241/1990

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina regolamentare della procedura selettiva, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 6 l. 241/1990

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai compiti istruttori dell'amministrazione e della commissione.

  • art. 4, comma 1, l. 177/2000

    Richiamato quale espressione del limite della predeterminazione dei criteri di valutazione prima che siano conosciuti i titoli o le prove, limite incompatibile con l'introduzione successiva di pesi differenziati.

  • art. 89 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive e di eventuale condanna risarcitoria; il TAR ha disposto la cancellazione dell'espressione offensiva.

  • art. 5 del bando

    Richiamato dalla sentenza quale disposizione che imponeva la produzione in copia conforme dei titoli non autocertificabili; la sua violazione aveva già inciso sulla precedente valutazione e vincolava la riedizione.

  • art. 4, comma 2, del bando

    Richiamato in relazione alla documentazione di supporto necessaria per la valutazione dei titoli; la commissione non poteva attribuire alcun apprezzamento a titoli privi della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione rinnova l'attività in esecuzione di una sentenza, il giudice deve interpretare il contenuto conformativo del giudicato e verificare se la nuova attività abbia rispettato i limiti specificamente imposti; l'adozione di atti incompatibili con tali limiti integra violazione o elusione del giudicato e ne determina la nullità.
  • Se il giudicato impone l'applicazione integrale di criteri di valutazione già predeterminati, la commissione non può, dopo avere conosciuto i candidati e i loro titoli, integrare o modificare tali criteri mediante l'introduzione di nuovi punteggi, sub-punteggi o pesi differenziati.
  • Quando i criteri predeterminati non contengono indicatori idonei a correlare i livelli qualitativi o numerici alle caratteristiche concrete dei titoli, la commissione deve formulare una motivazione esplicativa che chiarisca, per ciascun criterio, le ragioni sostanziali del giudizio attribuito; la mera attribuzione di un numero o di un giudizio aggettivale non è sufficiente.
  • L'ordine giudiziale di applicare integralmente i criteri comprende l'obbligo di considerare ogni criterio e sub-criterio espressamente previsto; l'omissione di uno di essi o la sua sostituzione con una formulazione diversa costituisce violazione del giudicato.
  • Quando il bando e il giudicato impongono la produzione di determinati titoli in copia conforme o con la documentazione prescritta, la commissione deve escludere tali titoli dalla valutazione se la documentazione manca e non può attribuire ad essi neppure un apprezzamento parziale o implicito.
  • Nel caso di contestuale ricorso in ottemperanza e ricorso ordinario di annullamento contro i medesimi atti, la domanda di esecuzione del giudicato deve essere esaminata prioritariamente; se essa è accolta, il ricorso ordinario e il ricorso incidentale dipendente da quest'ultimo diventano improcedibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDifetto di motivazione

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