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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10310/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva principalmente la violazione del divieto di ne bis in idem: Mannina aveva già riportato una sentenza (GIP Trib. Palermo n. 1119 del 05/07/2013, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per fatti commessi a Partinico il 12/01/2013, e la successiva condanna riconfermata in appello per fatti della stessa data costituirebbe duplicazione di giudizio. In secondo luogo, si invocava l'estinzione per prescrizione in quanto il fatto sarebbe stato consumato il 12/01/2013 e sarebbe decorso il termine di sei anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al profilo del ne bis in idem: ha rilevato l'esistenza della sentenza del GIP n. 1119/2013 registrata nel casellario e ha disposto che vada approfondita l'identità materiale del fatto tra quella sentenza e l'impugnata (precisando che diversa qualificazione giuridica non esclude automaticamente il ne bis in idem). Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo affinché verifichi l'identità del fatto rispetto alla sentenza n. 1119/2013. Sulla questione della prescrizione non è stata pronunciata definitivamente dalla Cassazione, che ha rimesso la verifica al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Citato nella valutazione del ricorso avverso la decisione di appello; il giudice di merito era chiamato a valutare il divieto di duplicazione del procedimento (ne bis in idem) in presenza di precedente decisione. La Corte di cassazione considera necessario verificare la qualità della sentenza invocata ai fini dell'applicazione del divieto.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza n. 1119/2013 è stata resa ai sensi di questo articolo (patteggiamento/definizione p.v.); la Cassazione ritiene che una sentenza ai sensi dell'art. 444 possa incidere sul collimare del divieto di ne bis in idem e pertanto la sua esistenza e il contenuto vanno approfonditi.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla partecipazione al reato (concorso) nella sentenza precedente; serve a individuare la fattispecie materiale già giudicata.

  • art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    Norma sostanziale relativa ai reati connessi alle armi, indicata nella sentenza precedente come capo di imputazione: la presenza di tale capo nella precedente decisione è elemento da verificare ai fini dell'identità del fatto.

Massime di principio

  • Per valutare il ne bis in idem non è sufficiente la diversa qualificazione giuridica: occorre verificare l'identità materiale del fatto (gli stessi atti e circostanze materiali).
  • Una sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può ostare a una successiva condanna per i medesimi fatti; il giudice deve accertare la corrispondenza tra i fatti definiti e quelli contestati nel nuovo procedimento.
  • La presenza nel casellario giudiziale e negli atti (es. ordine di esecuzione) di una precedente decisione deve essere attentamente esaminata dal giudice del merito quando sollevata la questione di ne bis in idem.
  • Se il giudice di legittimità ravvisa incertezza o omissioni nell'accertamento dell'identità del fatto, procede ad annullamento con rinvio per consentire un nuovo esame di merito.
  • La questione della prescrizione va valutata autonomamente e richiede il computo preciso dei termini (data del fatto, eventuali interruzioni o sospensioni): la Cassazione può rinviare anche questa verifica al giudice di merito se non decisa in modo completo nel ricorso.
  • L'onere probatorio relativo all'esistenza e al contenuto della precedente sentenza grava sulla parte che invoca il ne bis in idem, ma il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio la documentazione presente agli atti e nel casellario.

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