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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00090/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., di un pagamento di euro 724.500,00 eseguito dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria in favore della controparte. In primo grado la domanda era stata respinta perché le notizie di stampa sul dissesto della debitrice non erano state ritenute prova della consapevolezza, in capo all'accipiens, dello stato di insolvenza. In appello, la società in amministrazione straordinaria sosteneva che la controparte, per la propria qualificazione professionale, avrebbe dovuto conoscere il dissesto; la corte territoriale respingeva l'appello anche perché tale specifica deduzione sulla qualità di "analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazioni aziendali" era stata ritenuta tardiva ex art. 345 c.p.c. Successivamente, la stessa società proponeva revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la corte d'appello avrebbe erroneamente supposto che la qualità professionale della controparte non fosse stata tempestivamente allegata in primo grado, mentre tale circostanza risultava dagli atti e non era stata oggetto di eccezione di tardività da parte avversa. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di rigetto della revocazione con sei motivi, concentrati sulla violazione degli artt. 111 Cost., 163, 183, 345 c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un "tema di indagine nuovo" ma solo una specificazione di un fatto già dedotto, e che la questione della tempestività non fosse mai stata controversa tra le parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e, con assorbimento degli altri, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio non è configurabile quando il fatto asseritamente erroneamente percepito abbia costituito un punto controverso del giudizio, anche solo perché introdotto da una parte con un atto difensivo e quindi divenuto controvertibile sulla sua stessa ammissibilità. Nel caso concreto, la deduzione della qualifica professionale della controparte era stata ritenuta tardiva dalla corte d'appello, sicché la questione della sua tempestività/ammissibilità era già entrata nel dibattito processuale e non poteva fondare la revocazione. La Corte ha inoltre ribadito che l'errore revocatorio deve essere meramente percettivo, obiettivo e decisivo, non valutativo; qui invece la decisione impugnata si era correttamente attenuta al principio secondo cui non è revocabile il giudizio che abbia risolto una questione già controversa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare proposta per ottenere la revoca del pagamento effettuato in favore della controparte

  • art. 345 c.p.c.

    impedisce in appello la proposizione di un tema di indagine nuovo; la tardiva deduzione di un fatto ulteriore può essere dichiarata inammissibile

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto meramente percettivo, non quando il fatto sia stato oggetto di un punto controverso del giudizio

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso insieme alle norme processuali sulla deduzione e valutazione dei fatti

  • artt. 163 e 183 c.p.c.

    richiamati per sostenere che la deduzione sulla qualità professionale della controparte era stata già ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    evocati come parametri del sindacato di legittimità nei motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, decisiva per la decisione e non investita da un apprezzamento valutativo del giudice.
  • Non può essere dedotto a fondamento della revocazione un fatto che abbia costituito un punto controverso del giudizio, anche quando la controversia riguardi la sua stessa ammissibilità processuale.
  • Quando una deduzione viene considerata nuova o tardiva dal giudice di merito, la relativa questione entra nel perimetro del dibattito processuale e non è più suscettibile di essere qualificata come mero errore percettivo revocatorio.
  • L'eventuale errata valutazione di un fatto sostanziale o processuale va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall'art. 360 c.p.c., non con la revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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