Cassazione Civile, Ordinanza n. 22038/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo ritenendolo infondato e, per effetto del mancato superamento di una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse. Ha quindi respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un’impresa edile per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti presso una struttura alberghiera di proprietà della società ingiunta. La società ha proposto opposizione eccependo, in primo grado, il difetto di legittimazione attiva del creditore monitorio. Il tribunale ha accolto l’opposizione. In appello, il creditore ha sostenuto che la pretesa non derivasse da una successione nei rapporti della società estinta, ma dalla cessione d’azienda e dalla prosecuzione dell’attività in forma individuale. Ha inoltre contestato la decisione che aveva ritenuto il credito non provato e non liquidabile, deducendo che la liquidità e l’esigibilità erano già state valutate in sede monitoria e che non gli era stata consentita un’adeguata istruzione probatoria per mancata assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione valorizzando due rationes decidendi autonome: la mancanza di legittimazione ad azionare una pretesa non sufficientemente definita e, comunque, l’assenza di prova piena del credito. In Cassazione il ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la qualificazione giuridica del rapporto tra società estinta e impresa individuale, invocando gli artt. 2272 e 2498 c.c.; con il secondo motivo ha contestato la declaratoria di insussistenza di un credito certo e liquido e la mancata considerazione della preclusione istruttoria determinata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici; la censura ex n. 3 richiede puntuale indicazione delle norme violate e argomentazioni intelligibili, mentre la censura ex n. 5 non può risolversi in una mera contestazione della valutazione di merito se non nei limiti del vizio denunciabile.
art. 366 c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge è inammissibile se non è accompagnata da specifiche argomentazioni sulla reale contrasto tra la decisione impugnata e le norme richiamate.
art. 634 c.p.c.
La valutazione effettuata in sede monitoria, basata su elementi idonei all’emissione del decreto ingiuntivo, non equivale ad accertamento definitivo del credito quando l’ingiunto propone contestazioni nel giudizio di opposizione.
art. 183, comma 6, c.p.c.
La doglianza relativa alla mancata assegnazione dei termini istruttori è inammissibile se il ricorrente non specifica quali prove avrebbe articolato ove i termini fossero stati concessi.
art. 2272 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della vicenda societaria, ma la Corte non accoglie la censura per inammissibilità sopravvenuta del primo motivo.
art. 2498 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ricostruzione della vicenda successoria e/o della prosecuzione dell’attività; la censura non viene esaminata nel merito perché travolta dall’inammissibilità del primo motivo.
art. 2495 c.c.
Richiamato dalla Corte d’appello come norma applicabile anche alle società di persone in tema di successione nei rapporti attivi e passivi dopo lo scioglimento e la cancellazione della società.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la censura deve investire utilmente tutte le rationes; il mancato superamento anche di una sola di esse rende inammissibili o comunque prive di interesse le doglianze sulle altre.
- La liquidità o la semplicità dell’accertamento ottenuto in sede monitoria non vincolano il giudizio di opposizione: in presenza di contestazione del debitore, il creditore deve fornire prova piena del proprio credito.
- La deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione richiede specifiche e intelligibili argomentazioni sul contrasto tra sentenza e norma, non essendo sufficiente il richiamo formale delle disposizioni.
- La censura per omessa concessione dei termini istruttori è inammissibile se la parte non indica con precisione quali prove avrebbe introdotto e in che modo la mancata concessione abbia inciso sulla decisione.
- Se una parte contesta la qualificazione giuridica della vicenda ma la sentenza impugnata è comunque sorretta da una ratio autonoma non scalfita, l’esame del primo motivo resta precluso per difetto di interesse.
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