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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03790/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non deducibili ai fini IRPEG e componenti negativi di reddito ritenuti non deducibili ai fini IRAP. Secondo l’Amministrazione, la società era stata coinvolta in un meccanismo elusivo riconducibile a un gruppo di società che offriva pacchetti di pianificazione fiscale aggressiva; in particolare, tramite fusioni e trasferimenti d’azienda sarebbe stato creato un avviamento fittizio per generare poste negative di reddito. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per asserita decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, sul presupposto che non potesse operare il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 in mancanza di valida denuncia penale, anche perché il procedimento penale a carico del rappresentante legale era stato archiviato. La CTR aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo sussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini. In Cassazione la società ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto operante il raddoppio dei termini nonostante l’asserita mancanza di una valida denuncia penale e l’estraneità del rappresentante legale ai fatti di reato; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la società incorporata aveva aderito a un condono tombale, revocato dall’Ufficio ma con giudizio ancora pendente, e che tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata o comunque indotto alla sospensione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, rileva soltanto la sussistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’archiviazione del procedimento, dalla sua tardiva presentazione o dall’estraneità della persona fisica rappresentante legale ai fatti di reato astrattamente configurabili. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva applicato il termine raddoppiato. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto la mancata valutazione degli effetti processuali della pendenza di altro giudizio; inoltre la domanda di condono riguardava un diverso anno d’imposta (2002) e, comunque, il giudizio sul diniego di condono era stato definitivamente respinto dalla Cassazione. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il termine di accertamento è raddoppiato quando, sulla base di seri indizi di reato, sorge l’obbligo di presentazione della denuncia penale; il raddoppio opera autonomamente e non dipende dall’esito del procedimento penale.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il raddoppio dei termini vale anche in materia IVA secondo il medesimo criterio dell’obbligo di denuncia penale per reati tributari.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato dedotto come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., ma è stato ritenuto infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia non è stata accolta, poiché la CTR aveva deciso la questione del raddoppio dei termini secondo i principi di diritto applicabili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non per la mancata valutazione di effetti processuali o di questioni giuridiche connesse ad altro giudizio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È richiamato come fonte dei reati tributari la cui astratta configurabilità fa sorgere l’obbligo di denuncia e legittima il raddoppio dei termini.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il richiamo riguarda il c.d. condono tombale, ma la relativa vicenda è stata ritenuta irrilevante per l’avviso relativo a un diverso anno d’imposta.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 65 ordinamento giudiziario

    È richiamato per giustificare la consultazione del precedente e la funzione nomofilattica della Corte.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, è sufficiente l’esistenza di seri indizi di reato che rendano obbligatoria la denuncia penale; non è necessario che la denuncia conduca a condanna né che il procedimento penale si concluda favorevolmente per l’Amministrazione.
  • L’archiviazione del procedimento penale, la prescrizione del reato o la tardività della denuncia non escludono, di per sé, l’applicazione del termine raddoppiato, poiché il presupposto rilevante è l’astratta configurabilità del reato al momento dell’azione accertativa.
  • L’estraneità personale del rappresentante legale della società ai fatti di reato non incide sulla legittimità del raddoppio dei termini quando l’illecito tributario della società sia obiettivamente connotato da fatti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata valutazione di questioni giuridiche o degli effetti processuali di un altro giudizio pendente.
  • Una vicenda di condono o sanatoria riferita a un diverso periodo d’imposta non è idonea a incidere sull’accertamento relativo ad un annualità differente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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