Sentenza n. 7460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tar per la Lombardia, Sezione II, n. 3175 del 23 dicembre 2023, resa inter partes, concernente un provvedimento di archiviazione di scia in sanatoria, con conseguente rimozione opera edilizia abusivamente realizzata e ripristino stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione II, n. 3175 del 23 dicembre 2023, che aveva dichiarato in parte irricevibili e per il resto inammissibili i ricorsi contro l’archiviazione della SCIA in sanatoria e l’ordine di rimozione dell’abuso edilizio e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado, i proprietari avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale del 24 agosto 2022, notificata il 14 settembre 2022, di rimozione dell’abuso e rimessione in pristino, nonché della nota del 17 marzo 2022 di archiviazione della SCIA in sanatoria presentata il 14 marzo 2022, di successive note comunali, del verbale di sopralluogo del 10 maggio 2022, della comunicazione del 26 aprile 2022 di avvio del procedimento sanzionatorio e della pertinente disposizione delle norme tecniche di attuazione del PGT. Avevano inoltre chiesto indennizzi ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 e del d.P.R. 327/2001. Il TAR aveva dichiarato in parte irricevibile il ricorso e inammissibili le restanti impugnazioni; aveva in particolare ritenuto la comunicazione del 26 aprile 2022 un atto istruttorio privo di lesività immediata. In appello, i proprietari hanno dedotto, con cinque motivi, violazioni delle norme sulla rappresentanza, sulla documentazione informatica, sull’istruttoria e sulla prova (artt. 1392 c.c., 3-bis d.lgs. 82/2005, 64 c.p.a. e 115-116 c.p.c.), erronea applicazione dell’art. 35 c.p.a., violazione dell’art. 21-bis l. 241/1990 e omessa valutazione di fatti e documenti. Hanno inoltre lamentato l’omesso esame delle censure di primo grado e della domanda indennitaria, invocando gli artt. 34 e 88 c.p.a. e 112 c.p.c. Durante il giudizio d’appello hanno dichiarato, con istanza motivata del 4 luglio 2026 e in ragione di fatti sopravvenuti, di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione motivata degli appellanti avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito i cinque motivi d’appello né le censure relative agli atti edilizi e alla domanda indennitaria. Ha confermato la sentenza impugnata; ha compensato le spese del grado e ha considerato soccombenti gli appellanti ai fini della liquidazione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
La dichiarazione motivata dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’appello.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
La sopravvenuta perdita di interesse, attestata da una dichiarazione motivata dell’appellante, comporta l’improcedibilità dell’appello.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
La dichiarazione motivata di sopravvenuta carenza di interesse determina il venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’impugnazione.
Massime di principio
- La dichiarazione motivata dell’appellante che manifesti la sopravvenuta carenza di interesse, quando attesta il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta l’improcedibilità dell’appello senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
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