Cassazione Penale, Sentenza n. 23256/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere nell'ambito di una procedura di estradizione richiesta dalle autorità svizzere, aveva chiesto la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella in Italia. Ha censurato l'ordinanza impugnata per due profili: (1) violazione dell'art. 714, comma 3, c.p.p. e contraddittorietà circa la presunta esistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione (sostenendo, tra l'altro, che era già ristretto in Albania per una sentenza del 9/11/2017 e quindi non avrebbe potuto commettere il fatto in Svizzera); (2) violazione dell'art. 714, comma 2, c.p.p. e motivazione contraddittoria circa il pericolo di fuga, lamentando l'assenza di elementi concreti che giustificassero la custodia in carcere e rilevando la presenza di una concomitante richiesta di estradizione dall'Albania (per l'esecuzione della sentenza), l'assenza di legami con altri Paesi e le condizioni di salute come ragione per valutare la misura domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Brescia per un nuovo esame. Sul punto giuridico preliminare, la Corte ha rigettato la lettura difensiva che vorrebbe estendere l'applicabilità dell'art. 273 c.p.p. (valutazione dei gravi indizi) nel procedimento cautelare estradizionale: l'art. 714, comma 2, esclude l'applicazione degli artt. 273 e 280 c.p.p., e pertanto non è richiesto un giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tuttavia, la Corte ha accolto il rilievo secondo cui la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un concreto pericolo di fuga idoneo a giustificare la custodia in carcere invece di misure meno afflittive; mancava una valutazione specifica dell'adeguatezza degli arresti domiciliari proposti, anche alla luce delle condizioni di salute e della concomitante richiesta di estradizione dall'Albania. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 714 cod. proc. pen., commi 2 e 3
Comma 2: nelle misure coercitive applicabili in materia di estradizione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV (misure coercitive) con esclusione degli artt. 273 e 280, porgendo la necessità di garantire che la persona non si sottragga alla consegna; Comma 3: non possono essere disposte misure coercitive se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. La Corte precisa che la prognosi negativa di concessione dell'estradizione non può fondarsi sull'assenza di gravi indizi di colpevolezza (queste valutazioni non rientrano nella verifica cautelare estradizionale), ma su altre condizioni ostative all'estradizione (es. immunità, reato politico, ecc.).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma ordinaria che richiede la sussistenza di gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari; tuttavia, ai sensi dell'art. 714, comma 2, la sua applicazione è esclusa nel procedimento estradizionale, per cui il giudice non deve effettuare la delibazione dei gravi indizi nel corso della decisione cautelare estradizionale.
art. 280 cod. proc. pen.
Disciplina altre condizioni per le misure coercitive (es. motivazione del provvedimento); anch'essa esclusa dall'art. 714, comma 2, nel procedimento di estradizione.
art. 716, comma 3, cod. proc. pen.
Il provvedimento di convalida del Presidente della Corte d'appello è una verifica documentale sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto (fatto contestato, fondamento probatorio della richiesta, titolo custodiale dello Stato richiedente) e non investe le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
sentenza Corte Costituzionale n. 231 del 16/07/2004
Ha affermato che l'esclusione di applicabilità degli artt. 273 e 280 non va interpretata come esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ma come impossibilità logica di applicare quei parametri a soggetti in attesa di estradizione; conferma che la verifica cautelare in estradizione è diversa da quella del processo penale interno.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 2620 del 04/06/1992 (Lin Fa Shen) e Sez. 6, n. 4344 del 16/01/2004 (Rafik)
Precedenti della Corte di legittimità che hanno ritenuto che l'applicazione di misure cautelari in materia di estradizione non sia subordinata alla sussistenza dei gravi indizi e che la convalida ai sensi dell'art. 716, comma 3, è una verifica cartolare.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare estradizionale il giudice non deve svolgere una delibazione sui "gravi indizi" ex art. 273 c.p.p.; la valutazione sulla responsabilità penale è rimessa all'iter estradizionale e al giudizio dello Stato richiedente.
- La misura custodiale (carcere) può essere mantenuta solo se motivata da un concreto e specifico pericolo di fuga; la motivazione deve indicare elementi fattuali e non generiche affermazioni sulla gravità astratta dell'accusa.
- La presenza di una concomitante richiesta di estradizione da parte dello Stato di origine (es. per l'esecuzione di una sentenza) è un elemento rilevante nella valutazione del pericolo di fuga e nella adeguatezza di misure meno afflittive.
- Se il ricorrente propone misure alternative (es. arresti domiciliari presso un familiare), il giudice deve valutare concretamente la loro adeguatezza e proporzionalità anche alla luce delle condizioni di salute e delle garanzie di controllo offerte.
- La convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 716, comma 3, ha natura documentale e non sostituisce una valutazione sulle condizioni che potrebbero precludere l'estradizione (immunità, reato politico, ecc.), le quali rilevano per l'applicabilità del comma 3 dell'art. 714.
- Nelle motivazioni il giudice deve evitare riferimenti generici o ipotetici (es. vaghi collegamenti con regioni geografiche) e indicare elementi concreti, specifici e attinenti alla reale possibilità di fuga.
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