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Ordinanza

Ordinanza del 29/10/2018 n. 27495 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo inesistente e non sanabile la notifica dell’appello effettuata via PEC nel Lazio il 14 giugno 2016, quando il processo tributario telematico non era ancora entrato in vigore nella regione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio per inammissibilità dell’appello; compensate le spese di merito e poste a carico del contribuente quelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Notifica via PEC dell’appello tributario nel Lazio prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico

Notifica dell’appello tributario via PEC nel Lazio

La decisione riguarda la validità della notificazione a mezzo PEC dell’atto di appello proposto dal contribuente nell’ambito di una controversia relativa a un avviso di accertamento per IVA e altre imposte riferito all’anno 2008. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva deciso la controversia nel merito senza accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’appello basata sull’irregolarità della notifica telematica.

Motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha dedotto la violazione:

  • della legge n. 53 del 1994;
  • dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, riportato nel documento come d.lgs. n. 546/792;
  • del D.M. Economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163;
  • del D.M. Economia e finanze 4 agosto 2015;
  • dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Secondo l’Ufficio, la CTR avrebbe errato nel decidere il merito, poiché avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello del contribuente. La notificazione era stata eseguita via PEC prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio e, pertanto, secondo la prospettazione dell’Agenzia, tale modalità non era allora prevista dalla normativa processuale applicabile.

Principio di diritto applicato

La Corte di cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nel processo tributario, è inammissibile l’atto di appello notificato via PEC prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato in attuazione della legge n. 53 del 1994 e delle disposizioni sul processo tributario telematico.

L’inammissibilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Corte fonda tale conclusione sul principio di specialità, in base al quale il processo tributario è regolato da una disciplina propria rispetto al processo civile. Sono richiamate le ordinanze della Cassazione nn. 15109/2017, 18321/2017 e 17941/2016.

Entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio

La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio il 15 aprile 2017.

Nel caso esaminato, l’atto di appello era stato notificato via PEC il 14 giugno 2016, quindi prima della data di attivazione del processo tributario telematico nella regione. All’epoca, tale modalità di notificazione non era contemplata dall’ordinamento processuale tributario applicabile al Lazio.

Conseguenze sulla validità della notifica e sull’appello

La notificazione via PEC è stata qualificata come giuridicamente inesistente. Secondo la Corte, tale inesistenza non poteva essere sanata dalla costituzione dell’appellato.

Ne è derivata l’inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente. La CTR, discostandosi dal principio di diritto applicabile, non avrebbe dovuto esaminare la controversia nel merito né proseguire il processo.

Esito del giudizio di legittimità

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., poiché il processo non avrebbe dovuto essere proseguito.

La cassazione senza rinvio è stata disposta in ragione dell’inammissibilità dell’appello, conseguente all’inesistenza della relativa notificazione via PEC.

Spese processuali

La Corte ha disposto una diversa regolazione delle spese:

  • le spese del giudizio di merito sono state compensate tra le parti;
  • il contribuente Macrì Luca è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità;
  • tali spese sono state liquidate in € 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma in camera di consiglio il 10 ottobre 2018.

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