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Ordinanza

Ordinanza del 29/10/2018 n. 27423 - Corte di Cassazione

IRAP - ambito soggettivo - utilizzo non occasionale di prestazioni afferenti l'esercizio della propria professionalità - autonoma organizzazione - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una professionista contro il diniego di rimborso IRAP relativo agli anni 2005 e 2006. Ha stabilito che l’utilizzo non occasionale di terzi per prestazioni inerenti all’attività professionale può integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione, ma che occorre accertare concretamente natura, entità dei compensi e tipologia delle prestazioni. Poiché la CTR non aveva svolto tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio.

IRAP e autonoma organizzazione: rilevanza dell’utilizzo non occasionale di prestazioni di terzi nell’esercizio professionale

IRAP e autonoma organizzazione nell’attività professionale

La pronuncia riguarda l’assoggettabilità a IRAP di una professionista che si era avvalsa di prestazioni di terzi e il conseguente diniego di rimborso dell’imposta versata per gli anni 2005 e 2006. La Corte precisa che il ricorso a collaboratori o professionisti esterni non determina automaticamente l’esistenza dell’autonoma organizzazione, ma richiede una valutazione concreta delle prestazioni utilizzate e dei relativi compensi.

Oggetto del giudizio e vicenda processuale

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti impositivi IRAP e confermato il diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria.

Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione tardivo.

Censure della contribuente

La ricorrente ha denunciato violazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo la contribuente, i giudici d’appello avevano erroneamente ritenuto integrato il presupposto IRAP sulla base dei costi sostenuti per remunerare prestazioni di terzi. La professionista sosteneva, invece, di non disporre di una struttura organizzativa propria e di essersi limitata ad avvalersi della consulenza di figure professionali la cui organizzazione non era a lei imputabile.

Principio sull’utilizzo di prestazioni di terzi

La Corte ha ritenuto fondata la censura nei limiti precisati nella motivazione. In relazione all’erogazione di compensi a terzi, la giurisprudenza di legittimità richiede di valutarne l’effettiva natura, richiamando le ordinanze n. 7520/2016 e n. 16368/2017.

È assoggettabile a IRAP chi si avvale di terzi:

  • in forma non occasionale;
  • per prestazioni afferenti all’esercizio della propria professionalità.

Il ricorso a prestazioni esterne può quindi concorrere a integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, ma tale effetto non deriva automaticamente dalla mera presenza di costi o compensi corrisposti a terzi. È necessario verificare il contenuto concreto delle prestazioni e il loro collegamento con l’attività professionale esercitata.

La Corte richiama, sul punto, anche le ordinanze n. 1820/2017 e n. 22674/2014.

Accertamenti ritenuti insufficienti

Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale non aveva chiarito adeguatamente:

  • la natura dei compensi corrisposti a terzi;
  • l’entità dei compensi;
  • la tipologia delle prestazioni rese;
  • il modo in cui tali prestazioni avrebbero integrato il requisito dell’autonoma organizzazione.

L’insufficienza di tali accertamenti impediva di stabilire se l’attività svolta dai terzi fosse riconducibile a un utilizzo non occasionale di prestazioni inerenti alla professionalità della contribuente e, quindi, se fosse effettivamente configurabile il presupposto impositivo IRAP.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte Suprema ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia applicando i principi indicati dalla Corte e dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 10 ottobre 2018 e depositata in cancelleria il 29 ottobre 2018.

Principio operativo

La pronuncia conferma che, ai fini IRAP, l’utilizzo di terzi per l’esercizio dell’attività professionale può rilevare come indice di autonoma organizzazione soltanto quando sia non occasionale e riguardi prestazioni direttamente afferenti alla professionalità del contribuente. L’accertamento deve essere concreto e motivato, con specifico riferimento alla natura, all’entità dei compensi e alla tipologia delle attività svolte dai terzi.

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