Ordinanza del 02/11/2018 n. 28064 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Accertamento - Condono fiscale a fronte di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato - Possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che la definizione agevolata prevista dall’art. 16 della legge n. 289/2002 non si applica alle controversie riguardanti cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per imposte dichiarate ma non versate e relative sanzioni. Tali cartelle hanno natura liquidatoria e non impositiva, poiché derivano dalla mera liquidazione di tributi già dichiarati e dal riscontro formale dell’omissione. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario della contribuente è stato rigettato.
Esclusione dal condono fiscale per la lite relativa a cartella emessa da controllo automatizzato
Esclusione dal condono fiscale per cartella da controllo automatizzato
La decisione riguarda la possibilità di definire in via agevolata, ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una lite fiscale relativa a una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato. La Corte Suprema di cassazione ha escluso tale possibilità, ritenendo che la cartella non costituisca un atto impositivo.
Oggetto del giudizio e vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata relativa al diniego di definizione di una lite fiscale pendente. La controversia riguardava una cartella di pagamento recante due ruoli esecutivi riferiti agli anni d’imposta 2000 e 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La contribuente aveva impugnato la cartella e aveva chiesto di definire la controversia mediante la procedura agevolata prevista dalla normativa sul condono fiscale. L’ufficio aveva negato la definizione, ritenendo che la lite non rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 16 della legge n. 289/2002. La CTR aveva invece riconosciuto natura impositiva alla cartella, decisione contestata dall’Agenzia delle Entrate in Cassazione.
Normativa e questione interpretativa
L’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 289/2002, richiamato dall’art. 39 del D.L. n. 98/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La questione consisteva nello stabilire se una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, avente a oggetto imposte dichiarate ma non versate e le relative sanzioni, potesse essere considerata un “atto impositivo comunque denominato” ai fini della definizione agevolata della lite.
Natura della cartella emessa da controllo automatizzato
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 della legge n. 289/2002 consente la definizione agevolata soltanto delle liti aventi a oggetto un atto impositivo comunque denominato. Tale disciplina non si applica alle controversie relative a cartelle emesse ai sensi:
- dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La cartella emessa in seguito a tali controlli non ha natura impositiva perché:
- per quanto riguarda i tributi, deriva dalla mera liquidazione di imposte già indicate dal contribuente nella dichiarazione;
- per quanto riguarda le sanzioni, si fonda su un riscontro esclusivamente formale dell’omesso versamento;
- l’Amministrazione finanziaria non esercita un’autonoma attività valutativa o discrezionale nell’individuazione della pretesa tributaria.
Il controllo automatizzato ha quindi natura liquidatoria e non comporta una nuova determinazione dell’imposta mediante un’attività propriamente accertativa.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato era pacifico che la cartella derivasse da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il debito riguardava imposte proprie della contribuente, da essa dichiarate ma non versate negli anni d’imposta oggetto di contestazione.
La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’ammissibilità del condono, le contestazioni formulate dalla contribuente sulla pretesa tributaria nel giudizio instaurato contro la cartella. La natura dell’atto doveva essere valutata in base alla sua concreta origine e funzione: trattandosi di una cartella derivante da mera liquidazione di imposte dichiarate e non pagate, essa non costituiva un atto impositivo definibile ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002.
Di conseguenza, il diniego dell’ufficio sulla definizione della lite pendente è stato ritenuto legittimo.
Orientamenti giurisprudenziali richiamati
La decisione richiama numerosi precedenti della Corte di cassazione, tra cui:
- Cass. n. 1571 del 28 gennaio 2015;
- Cass. n. 14333/2018;
- Cass. ordinanza n. 14344 dell’8 giugno 2017;
- Cass. ordinanza n. 1410 del 19 gennaio 2017;
- Cass., Sez. 5, sentenze n. 7536 del 15 aprile 2016, n. 7279 del 13 aprile 2016 e n. 9194 del 21 aprile 2011;
- ulteriori pronunce del 2016, tra cui nn. 548, 9545, 5977, 8137 e 2620, nonché n. 9545 del 2011.
Tali precedenti affermano uniformemente che la cartella conseguente a controllo automatizzato, riferita a tributi già dichiarati e a sanzioni derivanti da omissioni formalmente riscontrate, non ha natura impositiva e non può essere oggetto della definizione agevolata prevista dall’art. 16 della legge n. 289/2002.
Decisione della Corte e conseguenze processuali
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha adottato le seguenti statuizioni:
- ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
- ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR della Basilicata;
- decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente;
- ha compensato le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’alterno esito dei precedenti gradi di giudizio;
- ha posto a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2018 e depositata in cancelleria il 2 novembre 2018.
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