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Ordinanza

Ordinanza del 02/11/2018 n. 28063 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni- Sanzioni amministrative - Mancato pagamento tributi per forza maggiore - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha stabilito che la crisi di liquidità non esclude automaticamente le sanzioni per omesso versamento dei tributi. La forza maggiore richiede la prova di circostanze anormali, imprevedibili e irresistibili, estranee al contribuente, nonché della diligenza adottata per prevenirne o limitarne le conseguenze. La sentenza della CTR del Molise è stata cassata con rinvio perché non aveva verificato tali presupposti.

Forza maggiore e crisi di liquidità nel mancato pagamento dei tributi: condizioni per l’esenzione dalle sanzioni

Forza maggiore nel mancato pagamento dei tributi

Il documento esamina l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore alle sanzioni amministrative tributarie irrogate per omesso versamento dell’imposta. La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a IVA e altri tributi dell’anno 2009, nella quale le sanzioni erano state annullate dalla Commissione tributaria regionale del Molise in ragione di una crisi di liquidità ritenuta non imputabile alla società contribuente.

La Corte di Cassazione precisa che la temporanea insufficienza di liquidità non costituisce automaticamente una causa di esenzione dalle sanzioni. È necessario accertare concretamente se ricorrano tutti gli elementi propri della forza maggiore.

Norme e precedenti richiamati

L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione:

  • dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
  • dell’art. 2697 c.c.;
  • dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte richiama precedenti secondo cui una crisi aziendale può integrare la forza maggiore ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, ma soltanto quando ne siano dimostrati in concreto i presupposti. Sono citate, in particolare, Cass. ord. n. 7850/2018, Cass. ord. n. 22153/2017 e Cass. ord. n. 3049/2018, anche con riferimento alla nozione di forza maggiore elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione europea.

Presupposti oggettivi della forza maggiore

L’elemento oggettivo consiste nella presenza di circostanze anormali ed estranee all’operatore. Tali eventi devono avere caratteristiche tali da impedire effettivamente l’adempimento dell’obbligo tributario.

Il giudice deve verificare, in particolare, se gli eventi dedotti dal contribuente presentino carattere di:

  • imprevedibilità;
  • irresistibilità;
  • estraneità alla sfera di controllo dell’interessato.

La sola esistenza di una crisi di liquidità, anche se non imputabile direttamente alla società, non è sufficiente se non viene dimostrato che la situazione fosse oggettivamente insuperabile e concretamente impeditiva del pagamento dei tributi.

Presupposti soggettivi e obbligo di diligenza

La forza maggiore comprende anche un elemento soggettivo. Il contribuente deve dimostrare di essersi premunito contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Occorre quindi accertare se l’interessato abbia utilizzato un’ordinaria diligenza, ricercando le risorse necessarie per adempiere agli obblighi tributari e adottando precauzioni idonee a evitare o limitare la situazione di insolvenza. L’esimente non opera quando il mancato pagamento deriva da una semplice difficoltà finanziaria temporanea non accompagnata dalla prova dell’assoluta insuperabilità dell’impedimento.

Errore della Commissione tributaria regionale

Secondo la Corte, la CTR del Molise ha erroneamente considerato la crisi di liquidità come causa automaticamente esimente dalle sanzioni.

Il giudice di merito ha omesso di svolgere un’indagine concreta:

  • sull’elemento soggettivo della forza maggiore;
  • sull’imprevedibilità e irresistibilità degli eventi dedotti;
  • sull’estraneità degli eventi alla sfera di controllo della contribuente;
  • sulle precauzioni adottate per evitare la situazione verificatasi;
  • sulla ricerca di risorse utili al pagamento dei debiti tributari.

La motivazione della CTR è stata pertanto ritenuta insufficiente rispetto ai principi applicabili in materia.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia applicando i criteri indicati dalla Cassazione e verificando se, nel caso concreto, la crisi di liquidità abbia effettivamente integrato una situazione di forza maggiore idonea a escludere le sanzioni. Il rinvio riguarda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Data della decisione

La decisione è stata assunta a Roma l’11 ottobre 2018 e depositata in Cancelleria il 2 novembre 2018.

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