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Ordinanza

Ordinanza del 29/10/2018 n. 27425 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio. L’appello del contribuente, notificato via PEC il 14 giugno 2016, era giuridicamente inesistente perché nel Lazio il processo tributario telematico è entrato in vigore solo il 15 aprile 2017; tale vizio non era sanabile con la costituzione dell’appellato. Le spese di merito sono compensate, mentre il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Inammissibilità dell’appello tributario notificato via PEC nel Lazio prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico

Inammissibilità dell’appello tributario notificato via PEC prima dell’avvio del processo telematico nel Lazio

La Corte di cassazione esamina la validità della notificazione via PEC dell’atto di appello proposto dal contribuente in una controversia relativa a un avviso di accertamento per IVA e altre imposte dell’anno 2008. La decisione riguarda l’individuazione del momento a partire dal quale, nel Lazio, era ammessa la notificazione telematica degli atti del processo tributario.

Ricorso per cassazione e censura dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente ha resistito con controricorso.

L’Ufficio ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione:

  • della legge n. 53 del 1994;
  • dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992;
  • del D.M. dell’Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163;
  • del D.M. dell’Economia e delle finanze 4 agosto 2015.

Secondo l’Agenzia, la CTR aveva erroneamente deciso la controversia nel merito, rigettando implicitamente l’eccezione di inammissibilità dell’appello del contribuente. L’impugnazione, infatti, era stata notificata via PEC in una data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio.

Principio di diritto applicato

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel processo tributario, è inammissibile l’atto di appello notificato tramite PEC prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato in attuazione della legge n. 53 del 1994 e della normativa sul processo tributario telematico.

L’inammissibilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Corte fonda tale conclusione sul principio di specialità, in base al quale il processo tributario è regolato da disposizioni proprie rispetto al processo civile. Il principio era già stato affermato nelle ordinanze della Corte di cassazione nn. 15109/2017, 18321/2017 e 17941/2016.

Entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio

Nel caso concreto, l’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, stabiliva l’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio a decorrere dal 15 aprile 2017.

La notificazione dell’atto di appello era invece avvenuta il 14 giugno 2016, quindi in una data anteriore all’abilitazione della modalità telematica nella Regione interessata. In quel momento, la notificazione dell’appello via PEC non era contemplata dall’ordinamento processuale tributario applicabile.

Conseguenze della notificazione via PEC irregolare

La Corte qualifica la notificazione effettuata il 14 giugno 2016 come giuridicamente inesistente. Tale vizio non poteva essere sanato dalla costituzione in giudizio della parte appellata.

Ne derivava l’inammissibilità dell’appello del contribuente. La CTR, decidendo comunque il merito della controversia, si era discostata dal principio di diritto applicabile e aveva erroneamente proseguito il processo.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha conseguentemente:

  • accolto il ricorso;
  • cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c.;
  • rilevato che il processo non avrebbe dovuto essere proseguito.

La cassazione senza rinvio è stata disposta perché l’appello era inammissibile a causa dell’inesistenza giuridica della notificazione telematica e non residuavano, pertanto, attività processuali da svolgere davanti al giudice di merito.

Spese processuali

Le spese del giudizio di merito sono state compensate tra le parti.

Per il giudizio di legittimità, invece, il contribuente Macrì Luca è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in € 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Data della decisione

La decisione è stata assunta a Roma, in camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

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