Sentenza del 20/01/2021 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento eseguito direttamente dall'Ente impositore - Notificazioni - Disciplina applicabile - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla disciplina applicabile alla notifica di un atto di accertamento eseguita direttamente dall'ente impositore, e sulla possibilità di utilizzare la forma semplificata di notifica (lettera raccomandata con avviso di ricevimento) tipica delle cartelle esattoriali effettuata dal concessionario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la norma di riferimento per la notifica di un atto accertativo eseguita direttamente dall'ente impositore è l'art. 14 co. 1 della l. 890/1982. Tuttavia ha precisato che rimane ferma la possibilità, per il concessionario, di notificare le cartelle esattoriali con la forma semplificata prevista dall'art. 26 co. 1 del d.P.R. 602/1973 (invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento). In sintesi: notifiche dirette dell'ente impositore -> applicazione art. 14 l. 890/1982; notifiche di cartelle esattoriali da parte del concessionario -> possibile uso della forma semplificata ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
l. 890/1982, art. 14 co. 1
art. 14 co. 1 l. 890/1982
Regola la disciplina applicabile alle notificazioni di atti accertativi effettuate direttamente dall'ente impositore; è la norma di riferimento quando il soggetto che notifica è l'amministrazione fiscale.
d.P.R. 602/1973, art. 26 co. 1
art. 26 co. 1 d.P.R. 602/1973
Consente al concessionario della riscossione di notificare le cartelle esattoriali nella forma semplificata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; tale facoltà è specifica per le cartelle esattoriali e non soppianta la disciplina prevista per le notifiche effettuate direttamente dall'ente impositore.
Massime di principio
- Quando l'atto di accertamento è notificato direttamente dall'ente impositore, va applicata la disciplina prevista dall'art. 14 co. 1 della legge 890/1982; verificare sempre la correttezza formale della notifica secondo tale norma.
- Le cartelle esattoriali notificate dal concessionario possono utilizzare la forma semplificata (raccomandata con avviso di ricevimento) ai sensi dell'art. 26 co. 1 del d.P.R. 602/1973; questa modalità è specifica per il concessionario e per le cartelle.
- Per stabilire la disciplina applicabile occorre individuare con precisione chi ha materialmente eseguito la notifica (ente impositore vs. concessionario): la persona/ente che notifica determina il regime procedurale pertinente.
- Se la notifica non rispetta la disciplina normativa applicabile (es. l'ente impositore usa una forma riservata al concessionario), la validità della notifica può essere contestata e ciò può produrre effetti sull'efficacia dell'atto e sui termini di impugnazione.
- In caso di dubbi o casi ibridi (delega, incarico a terzi) valutare la sostanza dell'operazione e la titolarità dell'atto: la giurisprudenza tende a guardare al soggetto che ha la responsabilità formale dell'atto per individuare la norma applicabile.
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