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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15229/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame di Torino che aveva respinto l'appello contro il rigetto della richiesta di misura cautelare relativa al delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1 c.p.). Il P.M. sosteneva che il meccanismo di creazione e surrogazione di crediti tributari fittizi e la successiva sostituzione di tali crediti con liquidità trasferita a società riconducibili a Pavanati costituissero reimpiego delle somme derivanti dal reato presupposto anche in forma indiretta, e dunque integrassero l'autoriciclaggio in concorso con altri reati (anche bancarotta fraudolenta patrimoniale). Chiedeva quindi il riconoscimento del reato e l'applicazione di misure cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per carenza di interesse del P.M. perché l'atto non ha dimostrato che l'accoglimento avrebbe prodotto un vantaggio pratico (imposizione, modifica o mantenimento di una misura cautelare). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il P.M., in sede cautelare, deve prospettare i gravi indizi in capo a ciascun indagato e la concretezza, attualità e necessità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.; mancando ciò, la doglianza è meramente teorica e inammissibile. Il giudice del riesame aveva inoltre ritenuto — e la Corte non ha ravvisato utile motivo di cassazione — che le indebite compensazioni tributarie fossero funzionali all'iscrizione della squadra al campionato e non avevano apportato liquidità nella casse societarie, mentre le risorse utilizzate provenivano da terze fonti (Generali Italia e FIGC LND), argomento che rendeva infondata l'imputazione di autoriciclaggio.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    Disciplina il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso provvedimenti in materia cautelare; utilizzato per introdurre il ricorso di legittimità avverso l'ordinanza del riesame.

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    La Corte, condividendo il riesame, ha implicitamente applicato un'interpretazione secondo cui l'autoriciclaggio richiede un nesso che renda riconoscibile il reimpiego di proventi del reato presupposto; non è sufficiente una generica correlazione indiziaria o il risparmio conseguito dall'evasione fiscale se non emerge che quelle somme hanno concretamente alimentato la liquidità reimpiegata.

  • art. 10-quater D.Lgs. n.74/2000

    Riferito come norma dei reati tributari (indebita compensazione) che erano alla base dell'ipotesi di reato presupposto; la Corte ha considerato la natura di tali operazioni (artificio di bilancio) e la mancata dimostrazione che abbiano generato liquidità riutilizzata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato dal P.M. in motivazione come criterio di censura (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte ha però ritenuto che la censura non fosse sorretta dall'interesse concreto richiesto.

  • art. 274 c.p.p.

    La norma sugli elementi che il giudice deve valutare per la misura cautelare (specifiche esigenze cautelari e indizi); la Corte ha sottolineato che il P.M. doveva dimostrare la sussistenza concreta e attuale di tali esigenze per ciascun indagato.

  • art. 291 c.p.p.

    Richiesta della misura da parte del pubblico ministero e obbligo di esporre gli elementi su cui si fonda la richiesta; la Corte ha evidenziato che l'impugnazione doveva essere funzionale a ottenere il provvedimento cautelare e documentare gli elementi richiesti.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: nei casi di presunzione di pericolo di recidiva viene ammessa una inferenza sulle esigenze cautelari, ma anche in tali ipotesi il P.M. deve comunque dimostrare la rilevanza ai fini cautelari.

  • art. 568, comma 4 c.p.p.

    Stabilisce la condizione di interesse all'impugnazione: la Corte ha richiamato che il P.M. deve dimostrare un vantaggio pratico derivante dall'accoglimento dell'impugnazione, non una mera questione teorica di corretta applicazione della legge.

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma sulla declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse in sede di cassazione; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 e L. 18 dicembre 2020, n.176 (modificazioni)

    Richiamato come base normativa per la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero in sede cautelare ha interesse all'impugnazione solo se dimostra che l'accoglimento può concretamente portare al mantenimento, modifica o imposizione di una misura cautelare; una doglianza puramente teorica sulla qualificazione giuridica è inammissibile.
  • Per ottenere il riesame in sede di cassazione il P.M. deve esporre i gravi indizi di colpevolezza distintamente per ciascun indagato e provare la concretezza, attualità e necessità delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.
  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) richiede che si dimostri un nesso tra le risorse oggetto del reato presupposto e il loro reimpiego: risparmio o vantaggio derivante da un'evasione fiscale non prova automaticamente la disponibilità di liquide provenienti dal reato necessarie per l'autoriciclaggio.
  • Se le indagini mostrano che la liquidità impiegata è provenuta da fonti terze rispetto al presunto reato presupposto, ciò indebolisce la configurabilità dell'autoriciclaggio.
  • Nelle impugnazioni del P.M. è necessario focalizzarsi sui profili che possono avere effetto pratico sulle misure cautelari (es. nuove prove o elementi che giustifichino il pericolo di fuga, di reiterazione o di inquinamento probatorio), non solo su argomentazioni di diritto astratto.
  • La giurisprudenza consolidata richiede che l'interesse all'impugnazione sia collegato a un vantaggio effettivo e non a un interesse meramente formale all'esattezza della decisione giudiziaria.

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