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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-367/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 17 December 2025. — Evroins inshurans grup AD v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — European System of Financial Supervision – Request not to publish a decision of the Board of Appeal of the European Supervisory Authorities or to treat certain information as confidential – Refusal of the request – Action for annulment – Partial lack of jurisdiction – Regulation (EU) No 1094/2010 – Independence – Impartiality. — Case T-367/24

Giurisprudenza europea62024TJ0367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Evroins contro l’ordine del Board of Appeal di EIOPA che negava la non pubblicazione, o la pubblicazione parziale, di una precedente decisione. Ha dichiarato di non avere giurisdizione per imporre istruzioni dirette sulla pubblicazione e ha ritenuto che le informazioni invocate non fossero confidenziali. Sono state inoltre respinte le doglianze relative a uguaglianza, indipendenza e imparzialità.

Impugnazione del rifiuto del Board of Appeal dell’EIOPA di mantenere riservata o parzialmente oscurata una decisione da pubblicare: limiti della giurisdizione del Tribunale e assenza di tutela della riservatezza invocata.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse giurisdizione per ordinare al Board of Appeal di non pubblicare la decisione del 11 marzo 2024 o di pubblicarla solo in versione redatta; se il rifiuto di trattamento confidenziale violasse il regolamento n. 1094/2010, le regole interne di EIOPA e il segreto professionale; e se la decisione fosse stata adottata in violazione dei principi di uguaglianza, indipendenza e imparzialità.

Principio di diritto

Il Tribunale non può, nell’ambito del ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, impartire ordini alle istituzioni o agenzie dell’Unione circa le modalità di pubblicazione dei loro atti; spetta all’ente interessato, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, adottare le misure necessarie per dare esecuzione all’eventuale annullamento. Inoltre, la decisione del Board of Appeal di pubblicare integralmente la propria decisione non viola il regolamento n. 1094/2010 né il segreto professionale quando il ricorrente non dimostra che le informazioni controverse siano segrete, non pubbliche e suscettibili di arrecargli un serio pregiudizio; le censure generiche su uguaglianza, indipendenza e imparzialità sono inammissibili o infondate se non sorrette da argomentazioni specifiche.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Articolo 15(1) TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 60, paragrafi 7 e 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 212(1)(e) della direttiva 2009/138/CE

Impugnazione dell’ordine del Board of Appeal EIOPA sulla pubblicazione di una decisione

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro un ordine del Board of Appeal delle European Supervisory Authorities, adottato nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria. La questione centrale è se il richiedente potesse ottenere la non pubblicazione, o la pubblicazione parzialmente oscurata, di una decisione del Board of Appeal dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente appello.

Fatti e contesto procedurale

Evroins inshurans grup AD, società bulgara, controlla quasi interamente Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA. Nell’ambito della vigilanza di gruppo, era stato istituito un collegio di supervisori tra l’autorità rumena e quella bulgara ai sensi dell’articolo 212(1)(e) della direttiva 2009/138/CE (Solvency II). Dopo che l’autorità rumena aveva revocato nel marzo 2023 la licenza operativa di Euroins Romania e chiesto la dichiarazione di insolvenza, la società e il gruppo avevano contestato la misura.

Il ricorrente aveva chiesto a EIOPA di avviare un’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione da parte dell’autorità rumena. Con lettera del 19 settembre 2023, la presidente di EIOPA aveva ritenuto non opportuno avviare un’indagine. Il successivo appello al Board of Appeal era stato dichiarato irricevibile con decisione dell’11 marzo 2024. Il 19 marzo 2024 il ricorrente aveva chiesto che tale decisione non fosse pubblicata; il 24 giugno 2024 il Board of Appeal aveva respinto la richiesta con l’ordine impugnato, annunciando la futura pubblicazione integrale.

Domande sottoposte al Tribunale

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento dell’ordine del 24 giugno 2024;
  • un ordine al Board of Appeal di non pubblicare la decisione dell’11 marzo 2024;
  • in subordine, la pubblicazione solo in versione redatta;
  • la condanna alle spese delle autorità europee interessate.

EIOPA eccepiva, in sostanza, l’inammissibilità delle conclusioni volte a imporre al Tribunale di dirigere il comportamento dell’organo amministrativo e contestava nel merito la sussistenza di informazioni riservate.

Giurisdizione del Tribunale sulle conclusioni di non pubblicazione o di redazione

Il Tribunale ha anzitutto distinto le conclusioni di annullamento dalle conclusioni con cui il ricorrente pretendeva che esso ordinasse al Board of Appeal di non pubblicare l’atto o di pubblicarlo in forma redatta. Tali domande sono state qualificate come richieste di impartire istruzioni a un organo dell’Unione.

Richiamando la propria giurisprudenza e la sentenza D & A Pharma v Commission and EMA, il Tribunale ha ricordato che, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, la giurisdizione dell’Unione non include il potere di rivolgere ordini alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. L’eventuale esecuzione della sentenza di annullamento rientra invece nell’articolo 266 TFUE. Di conseguenza, le conclusioni dirette a impedire la pubblicazione o a imporre una redazione sono state respinte per difetto di giurisdizione.

Normativa sulla pubblicazione delle decisioni del Board of Appeal

Quanto al merito della richiesta di anonimizzazione o confidenzialità, il Tribunale ha richiamato l’articolo 60(7) del regolamento n. 1094/2010, secondo cui le decisioni del Board of Appeal devono essere pubblicate da EIOPA, nonché l’articolo 24(1) del regolamento interno del Board of Appeal, che impone alla segreteria di assicurare la pubblicazione della decisione. Tale obbligo attua il principio di massima apertura dell’azione dell’Unione sancito dall’articolo 15(1) TFUE.

Poiché il ricorrente non aveva proposto un’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE contro l’articolo 60(7) del regolamento n. 1094/2010, non poteva utilmente sostenere che il rifiuto di non pubblicare integrasse di per sé una violazione di tale disposizione o delle regole interne di EIOPA.

Segreto professionale e criteri di riservatezza

Il Tribunale ha poi esaminato la censura relativa alla violazione dell’articolo 339 TFUE e della nozione di informazioni riservate. Ha ribadito che incombe alla parte che chiede il trattamento confidenziale dimostrare che i dati sono coperti da segreto professionale. In applicazione della giurisprudenza richiamata, le informazioni possono essere protette solo se:

  • sono conosciute da un numero limitato di persone;
  • la loro divulgazione è idonea a causare un serio pregiudizio al soggetto interessato o a terzi;
  • gli interessi lesi sono oggettivamente meritevoli di protezione.

Nel caso concreto, il Tribunale ha osservato che gran parte delle informazioni controverse era già nel dominio pubblico, anche perché gli atti processuali relativi alle cause collegate erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, la società non aveva dimostrato che i passaggi non pubblici potessero arrecare un serio danno alla sua posizione davanti ai giudici nazionali o rivelare effettivi segreti commerciali. La semplice affermazione che la pubblicazione avrebbe potuto incidere sulla sua reputazione o sulla strategia nei giudizi nazionali è stata considerata insufficiente.

Il Tribunale ha sottolineato anche che la decisione dell’11 marzo 2024 non si pronunciava sulla legalità della revoca della licenza da parte dell’autorità rumena, ma si limitava a dichiarare irricevibile l’appello contro la lettera con cui EIOPA aveva rifiutato di avviare un’indagine. Pertanto, la pubblicazione di tale decisione non poteva, in sé, pregiudicare la posizione del ricorrente nei procedimenti nazionali sulla revoca della licenza.

Uguaglianza, indipendenza e imparzialità del Board of Appeal

Il ricorrente invocava anche una violazione del principio di parità di trattamento e dei requisiti di indipendenza e imparzialità, sostenendo che il Board of Appeal avesse aderito alla posizione di EIOPA senza un’analisi autonoma. Il Tribunale ha ritenuto la censura relativa all’uguaglianza inammissibile perché formulata in modo astratto e priva di argomentazioni specifiche, in violazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura.

Quanto a indipendenza e imparzialità, il Tribunale ha osservato che il passaggio contestato dell’ordine impugnato si limitava a rilevare che le informazioni concernenti la posizione di EIOPA apparivano rilevanti ai fini di un procedimento nazionale, senza esprimere alcuna presa di posizione sul merito della controversia nazionale o mostrare un pregiudizio istituzionale. Non è stata quindi ravvisata alcuna carenza di indipendenza o imparzialità.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha respinto il ricorso in toto. Ha inoltre condannato Evroins inshurans grup AD a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EIOPA, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Principi ricavabili dalla pronuncia

La sentenza ribadisce tre punti pratici rilevanti per gli operatori:

  • il Tribunale non può sostituirsi all’autorità amministrativa imponendo le modalità di pubblicazione di un atto;
  • chi invoca la riservatezza deve provare in modo puntuale la natura confidenziale delle informazioni e il concreto pregiudizio derivante dalla divulgazione;
  • censure generiche su imparzialità, indipendenza o disparità di trattamento non sono sufficienti se non accompagnate da fatti e argomenti specifici.

Come è indicizzato

Materievigilanza finanziaria europeariservatezza e segreto professionaleaccesso ai documentiindipendenza e imparzialità degli organi amministrativicontenzioso unionale

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