Sentenza del 17/04/2018 n. 1739 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Trust - Atto istitutivo - Imposta di registro - Misura fissa - Atto dispositivo - Imposta donazioni - Misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale degli atti relativi alla costituzione di un trust. In particolare, si discute se l'atto istitutivo, privo di contenuto patrimoniale, debba scontare l'imposta di registro in misura fissa e se il successivo conferimento dei beni nel trust, produttivo dell'effetto segregativo e della costituzione del vincolo di destinazione, sia soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. La tassazione proporzionale dipende dall'individuabilità del beneficiario, dal rapporto di parentela con il disponente e dall'applicazione delle franchigie, calcolate per ciascun beneficiario anche considerando precedenti attribuzioni dello stesso disponente.
La decisione
È stato affermato che l'atto istitutivo del trust, in quanto privo di contenuto patrimoniale, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Il successivo atto dispositivo, consistente nel trasferimento dei beni al trust o nella costituzione del vincolo di destinazione, è invece soggetto all'imposta sulle donazioni in misura proporzionale, secondo il rapporto tra disponente e beneficiario e nel rispetto delle franchigie applicabili. L'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione è stata qualificata come una nuova imposta, autonoma rispetto all'imposta sui trasferimenti, anche se disciplinata mediante rinvio al d.lgs. n. 346/1990. Il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari, al termine o allo scioglimento del trust, non costituisce un ulteriore presupposto impositivo, poiché l'imposta è già stata applicata al momento della costituzione del vincolo, quando si produce l'effetto segregativo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006
La norma istituisce l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.
La disposizione è stata interpretata come istitutiva di una nuova imposta che colpisce direttamente la costituzione del vincolo di destinazione, e non soltanto il trasferimento dei beni o dei diritti determinato dal vincolo.
D.lgs. n. 346/1990
Le relative disposizioni sono richiamate per disciplinare l'imposta applicabile ai vincoli di destinazione, comprese le aliquote, il rapporto di parentela e le franchigie. Il rinvio non esclude la natura autonoma della nuova imposta.
Massime di principio
- L'atto istitutivo di un trust, se non comporta da solo un trasferimento patrimoniale, è normalmente soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
- La tassazione proporzionale va valutata con riferimento all'atto dispositivo, cioè al momento in cui i beni vengono conferiti nel trust e si produce l'effetto segregativo.
- Per determinare aliquota e franchigia occorre individuare il beneficiario e considerare il rapporto di parentela con il disponente, nonché le precedenti attribuzioni effettuate dallo stesso disponente a favore del medesimo beneficiario.
- Il trasferimento finale dei beni dal trust ai beneficiari non comporta, in linea generale, una seconda imposizione sulle successioni e donazioni quando l'imposta sia già stata applicata alla costituzione del vincolo.
- Quando il beneficiario non è individuabile al momento della costituzione del vincolo, la concreta applicazione dell'imposta proporzionale richiede una valutazione specifica della struttura del trust e della normativa vigente.
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