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Sentenza

Sentenza del 17/04/2018 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTP di Cagliari che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES per gli anni 2004, 2005 e 2006. Ha denunciato principalmente la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse priva di un'adeguata motivazione e non spiegasse l'iter logico-giuridico seguito. Ha inoltre riproposto contestazioni relative alla deducibilità di costi per fatture da ricevere, alle deduzioni IRAP per contratti di formazione e lavoro e alle rettifiche della detrazione IVA.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha respinto integralmente l'appello e confermato sia la sentenza di primo grado sia gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem degli avvisi al processo verbale di constatazione, poiché il contenuto era noto alla contribuente e le ragioni della pretesa erano individuabili. Ha inoltre rilevato che la società non aveva fornito adeguata documentazione per provare la deducibilità dei costi per fatture da ricevere, l'esistenza di contratti di formazione e lavoro e il diritto alle rettifiche della detrazione IVA. Le spese di giudizio sono state poste a carico della società e liquidate in 8.000 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 36 del d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto.

    La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente quando consente di comprendere le ragioni logiche e giuridiche della decisione, anche mediante il richiamo agli argomenti già esposti e condivisi dal giudice di primo grado.

  • Artt. 75 e 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative. Il contribuente deve dimostrare, con idonea documentazione, la certezza, l'inerenza e la corretta competenza temporale dei costi dedotti.

  • Art. 1665, commi 2 e 3, del codice civile

    In materia di appalto, la rilevanza dei corrispettivi può dipendere dall'ultimazione dei lavori e dall'accettazione del committente, anche tacita, secondo le modalità previste dalla norma.

  • Art. 11, comma 1, n. 5, del d.lgs. 446/1997

    Sono ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

    La deduzione IRAP presuppone la concreta esistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla specifica tipologia normativa e deve essere provata dal contribuente.

  • Artt. 19-bis2 e 25 del D.P.R. 633/1972

    Le rettifiche della detrazione IVA richiedono la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e adeguata documentazione contabile e probatoria da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Il richiamo di un avviso di accertamento al processo verbale di constatazione può essere sufficiente a motivare l'atto, se il contribuente conosce il verbale e può comprendere e contestare specificamente i rilievi.
  • In appello tributario non è sufficiente riproporre genericamente le eccezioni di primo grado: occorre contestare in modo puntuale ogni capo della decisione, altrimenti può configurarsi acquiescenza sui rilievi non specificamente impugnati.
  • La deduzione di costi richiede al contribuente la prova documentale della loro esistenza, inerenza e corretta imputazione temporale; la mera contabilizzazione o l'emissione di fatture da ricevere non è di per sé sufficiente.
  • Le agevolazioni e deduzioni fiscali collegate a particolari tipologie contrattuali, come i contratti di formazione e lavoro, spettano solo se il contribuente dimostra concretamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
  • Le rettifiche della detrazione IVA non possono essere effettuate liberamente: devono essere giustificate da variazioni effettive nei presupposti della detrazione e supportate da idonea documentazione e registrazioni contabili.
  • Quando il giudice di primo grado ha esaminato i rilievi e fornito una motivazione logicamente comprensibile, il giudice d'appello può confermarla anche richiamandone le argomentazioni, senza doverle necessariamente ripetere integralmente.

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