Sentenza del 17/04/2018 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, che aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento relativa a contributi del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 1997, ritenendo prescritto il credito per decorso del termine quinquennale. L'INPS sosteneva principalmente l'inammissibilità del ricorso perché la società aveva inizialmente adito il Giudice del Lavoro e aveva poi riassunto la causa davanti alla Commissione Tributaria oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'INPS, ritenendolo infondato. Ha affermato che il principio della translatio iudicii, introdotto dall'art. 59 della legge n. 69/2009, consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione e si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Di conseguenza, è stata respinta l'eccezione di tardività della riassunzione formulata dall'INPS ed è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritta la pretesa contributiva. L'INPS è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 18, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
comma 2, lett. b); comma 4
La società aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione degli elementi richiesti dall'atto introduttivo; tale eccezione non risulta accolta né posta a fondamento della decisione.
Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale
L'INPS sosteneva che il ricorso riassunto davanti al giudice tributario fosse tardivo perché proposto oltre il termine ordinario di impugnazione. Il Collegio ha escluso che tale tardività determinasse l'inammissibilità, in ragione dell'applicazione della translatio iudicii.
Art. 33, D.Lgs. n. 546/1992
La controversia è stata decisa in camera di consiglio, non essendo stata richiesta dalle parti la pubblica discussione.
Art. 59, legge n. 69/2009
La norma ha introdotto il principio della translatio iudicii, permettendo la prosecuzione del processo davanti al giudice dotato di giurisdizione quando la causa sia stata inizialmente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione. Secondo la Commissione, il principio si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio; pertanto l'INPS è stato condannato a pagare 500 euro oltre accessori.
Cass. Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 4109
La pronuncia viene richiamata quale precedente che aveva affrontato il problema della prosecuzione del giudizio quando la causa fosse stata introdotta davanti a un giudice privo di giurisdizione, assumendo una posizione poi distinta da quella della Corte costituzionale.
Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77
La Corte costituzionale aveva escluso che la questione potesse essere risolta soltanto in via interpretativa e aveva sollecitato un intervento legislativo, successivamente realizzato con l'art. 59 della legge n. 69/2009.
Massime di principio
- Quando una causa è stata inizialmente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, il principio della translatio iudicii può consentire la prosecuzione davanti al giudice competente, evitando automaticamente la perdita degli effetti processuali già prodotti.
- Per valutare la tempestività della riassunzione non basta considerare il termine ordinario di impugnazione previsto per il giudice competente: occorre verificare se trovi applicazione la disciplina della translatio iudicii e se siano rispettati i relativi presupposti processuali.
- L'applicazione della translatio iudicii può operare anche per procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della normativa che l'ha introdotta, secondo l'orientamento espresso dalla decisione.
- In materia tributaria, la mancata tempestività dell'azione deve essere distinta dalla prescrizione del credito: la prima riguarda l'ammissibilità del ricorso, mentre la seconda incide sull'esistenza o esigibilità della pretesa sostanziale.
- La parte pubblica che propone un appello infondato può essere condannata alle spese del grado, anche quando agisca per il recupero di somme contributive o fiscali.
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