Sentenza del 17/04/2018 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Pubblicità - Insegne di esercizio che contraddistinguono la sede - Esenzione - Sussiste - Criteri di determinazione della superficie non imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio che identificano la sede dell’attività e la corretta determinazione della superficie complessiva non imponibile. Il punto centrale è stabilire se più elementi pubblicitari con il medesimo contenuto, riferibili allo stesso soggetto e collegati tra loro, debbano essere calcolati separatamente oppure considerati come un unico mezzo pubblicitario.
La decisione
È stato affermato che le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell’attività sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità quando la superficie complessiva non supera 5 mq. Ai fini del calcolo, più mezzi pubblicitari con identico contenuto, riferibili allo stesso soggetto passivo e collocati in connessione tra loro devono essere considerati unitariamente. Ne consegue che la superficie deve essere determinata secondo tale criterio aggregato, ai fini della verifica del limite di esenzione.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993
Le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività commerciale e di produzione di beni o servizi sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità se di superficie complessivamente non superiore a 5 mq.
L’esenzione si applica alle insegne identificative della sede dell’attività, purché la superficie complessiva non superi il limite di 5 mq.
Art. 7, commi 1 e 5, d.lgs. 507/1993
Quando più mezzi pubblicitari hanno il medesimo contenuto, sono riferibili allo stesso soggetto passivo e sono collocati in connessione tra loro, devono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie rilevante.
Massime di principio
- Per verificare l’esenzione, occorre identificare la funzione del messaggio: un’insegna che individua la sede dell’attività può beneficiare dell’esenzione, mentre un messaggio prevalentemente promozionale può essere soggetto a imposta.
- Il limite dei 5 mq va valutato considerando complessivamente le insegne collegate e non necessariamente sommando ogni elemento in modo autonomo o separato.
- Più pannelli o elementi pubblicitari con lo stesso contenuto, riferiti allo stesso esercente e collocati in connessione tra loro, possono costituire un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo.
- In caso di contestazione, è essenziale documentare la superficie, il contenuto dei messaggi, il soggetto cui si riferiscono e il loro collegamento fisico o funzionale.
- L’esenzione non dipende soltanto dall’essere collocata presso la sede: devono ricorrere sia la funzione identificativa dell’insegna sia il rispetto del limite dimensionale previsto dalla legge.
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