Sentenza del 17/04/2018 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Oristano che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso delle ritenute operate in eccesso sul trattamento di fine rapporto. Il motivo principale riguardava la violazione dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973: secondo l'Amministrazione, la domanda di rimborso era stata presentata oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi decorrente dalla data in cui la ritenuta era stata effettuata. La CTP aveva invece ritenuto che il termine decorresse dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-207/2004, cosiddetta sentenza Vergani. Il contribuente ha sostenuto la propria buona fede e richiamato la possibilità di una rimessione in termini sulla base di pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e annullato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per il percipiente delle somme sottoposte a ritenuta, il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla successiva pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Poiché la domanda di rimborso era stata presentata oltre tale termine, il contribuente è stato dichiarato decaduto dal diritto al rimborso. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso (...)
La norma prevede un termine decadenziale di quarantotto mesi per chiedere il rimborso delle imposte non dovute. Il secondo comma, applicabile al caso esaminato, consente anche al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta di presentare l'istanza entro quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-207/2004, sentenza Vergani
La sentenza è stata richiamata dal contribuente e dalla decisione di primo grado come possibile momento iniziale del termine per chiedere il rimborso. La Commissione regionale ha escluso tale decorrenza, ritenendo determinante la data originaria della ritenuta.
Massime di principio
- Nel rimborso di ritenute fiscali, il termine decadenziale previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorre, per il percettore, dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.
- La successiva pronuncia di un giudice nazionale o dell'Unione europea che chiarisca l'illegittimità o l'erroneità del prelievo non sposta automaticamente il termine di decadenza, salvo specifiche disposizioni o principi applicabili al caso concreto.
- La buona fede del contribuente, da sola, non impedisce la maturazione della decadenza se la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine previsto dalla legge.
- Quando il termine è qualificato come decadenziale, il suo superamento può comportare la perdita definitiva del diritto al rimborso, anche se il tributo o la ritenuta risultano non dovuti nel merito.
- In situazioni analoghe è essenziale individuare con precisione la data della ritenuta, verificare il termine normativo applicabile e documentare tempestivamente la presentazione dell'istanza di rimborso.
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