Sentenza del 17/04/2018 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava due avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, emessi in assenza di dichiarazioni dei redditi e fondati sulle movimentazioni dei conti correnti personali e di quelli intestati a due società da lui rappresentate. Deduceva, tra l'altro, il difetto di motivazione, l'assenza o invalidità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'erronea imputazione a compensi dei prelevamenti personali e familiari, l'estraneità dei conti societari alla propria attività professionale, la violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e la tardiva o illegittima sottoscrizione degli avvisi da parte di funzionari privi della qualifica dirigenziale. Chiedeva l'annullamento degli atti o, in subordine, la riduzione delle imposte e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. È stata ritenuta ancora dovuta la somma di Euro 12.226,22 per il 2009 e di Euro 6.751,19 per il 2010, oltre alla sanzione unica di Euro 4.854,00, come rideterminato dall'Ufficio dopo l'autotutela parziale e l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sui prelevamenti dei professionisti. La Commissione ha stabilito che i versamenti bancari restano assistiti dalla presunzione legale di riferibilità a compensi imponibili, superabile soltanto con una prova analitica riferita a ogni singola movimentazione. La presunzione può operare anche per conti intestati a società o terzi quando vi siano elementi di collegamento con il contribuente. È stata esclusa la rilevanza della censura sulla sottoscrizione perché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i versamenti risultanti dai conti correnti del contribuente sono assistiti da una presunzione legale di riferibilità a operazioni imponibili.
Per i professionisti, la presunzione continua a operare sui versamenti bancari. Il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica, indicando per ciascun movimento la ragione per cui esso non sarebbe riconducibile a compensi imponibili.
Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Il ricorrente ha sostenuto che l'autorizzazione alle indagini finanziarie fosse carente di motivazione, ma la censura non è stata ritenuta decisiva per l'esito del giudizio.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Gli atti tributari devono essere impugnati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.
Anche i vizi qualificati come nullità devono essere fatti valere tempestivamente dal contribuente. Decorso il termine senza impugnazione specifica, l'atto si consolida e il giudice non può rilevare d'ufficio il vizio.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Divieto di proporre nuove eccezioni in appello.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce di sviluppare argomentazioni, fatti o valutazioni giuridiche collegati alla domanda già proposta in primo grado.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina della sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
La contestazione della sottoscrizione degli avvisi deve essere sollevata entro il termine ordinario di impugnazione; non può essere introdotta utilmente in un momento successivo per ottenere la declaratoria di nullità.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina della trattazione in pubblica udienza su richiesta di parte.
La norma ha consentito la celebrazione dell'udienza pubblica davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione
Principi di uguaglianza, riserva di legge in materia tributaria, capacità contributiva e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Le generiche deduzioni di violazione dei principi costituzionali non sono state sufficienti a superare le presunzioni legali previste dalla disciplina delle indagini bancarie.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014
Illegittimità della presunzione secondo cui i prelevamenti dei lavoratori autonomi costituiscono compensi imponibili.
La decisione elimina, per i professionisti e lavoratori autonomi, la presunzione automatica relativa ai prelevamenti bancari, ma lascia ferma quella relativa ai versamenti.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015
Illegittimità della disciplina che consentiva l'attribuzione temporanea di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica.
La sentenza è stata invocata per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi, ma la relativa censura è stata dichiarata tardiva.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie sui professionisti, i versamenti sono normalmente presunti compensi imponibili; per superarli occorre una prova analitica, movimento per movimento, non sono sufficienti spiegazioni generiche o la mera affermazione dell'uso familiare del conto.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti dei professionisti non possono essere automaticamente considerati compensi imponibili, mentre la presunzione sui versamenti rimane applicabile.
- La presunzione bancaria può estendersi a conti intestati a società o a terzi quando l'Amministrazione dimostri elementi concreti di collegamento con il contribuente; in tal caso spetta al contribuente provare l'estraneità delle somme.
- Le contestazioni di nullità, difetto di sottoscrizione o altri vizi dell'avviso devono essere proposte entro il termine di 60 giorni dalla notifica, anche quando il vizio venga qualificato come particolarmente grave.
- L'autotutela parziale o la rideterminazione dell'imposta da parte dell'Ufficio non comportano automaticamente l'annullamento dell'accertamento: la controversia può proseguire sulle somme residue non adeguatamente giustificate.
- La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi rafforza la rilevanza degli elementi bancari nell'accertamento, rendendo particolarmente importante una documentazione completa e tempestiva delle movimentazioni.
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