Cassazione Civile, Ordinanza n. 16071/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un’intimazione di sfratto per morosità proposta dalla società proprietaria dell’immobile nei confronti del conduttore per il mancato pagamento di canoni e oneri accessori relativi a un contratto di locazione ad uso promiscuo. Il Tribunale, mutato il rito, ha poi emesso sentenza parziale dichiarando risolto il contratto e ordinando il rilascio dell’immobile; la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione del conduttore. In Cassazione il ricorrente ha articolato più censure: (1) ha contestato la legittimazione/rappresentanza della società locatrice, sostenendo che il soggetto che aveva conferito il mandato difensivo non fosse validamente legittimato ad amministrarla; (2) ha dedotto la nullità insanabile dell’atto di conferimento dei poteri gestori all’amministratore di sostegno; (3) e (4) ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rinunciata la domanda di nullità del rapporto per mancata registrazione dei rinnovi contrattuali, omettendo inoltre di rilevare d’ufficio la nullità derivante dalla mancata registrazione; (5) e (6) ha infine censurato il mancato esame di un documento dell’Agenzia delle Entrate che, secondo il ricorrente, sarebbe stato decisivo per dimostrare i fatti relativi alla registrazione del rapporto locatizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sostanzialmente volto a chiedere una rivalutazione di atti e documenti; ha reputato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, richiamando la possibilità di applicare nel giudizio di appello l’art. 182, comma 2, c.p.c.; ha dichiarato manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, chiarendo che la nullità prevista dall’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 riguarda soltanto l’omessa registrazione iniziale del contratto di locazione e non anche le successive registrazioni o i rinnovi; ha infine respinto il quinto e il sesto motivo perché connessi alle doglianze già ritenute infondate sulla nullità da mancata registrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono censurare specificamente la decisione impugnata; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 366, n. 4 c.p.c.
Il motivo che non si confronta con la decisione impugnata o non contiene una critica specifica integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
art. 2318 c.c.
La Corte esclude la denunciata violazione, valorizzando la motivazione di merito sulla validità del conferimento dei poteri gestori al soggetto designato.
art. 2323 c.c.
Richiamato nel contesto delle censure sulla rappresentanza della società, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
art. 75 c.p.c.
Invocato dal ricorrente sulla capacità processuale e rappresentanza, ma la censura è stata respinta.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Nel testo novellato dalla l. n. 69/2009 il giudice deve poter sanare i vizi di rappresentanza o assistenza, e la norma può applicarsi anche nel giudizio di appello.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla rappresentanza processuale, ma non ha condotto a una diversa soluzione.
art. 112 c.p.c.
La Corte non ha accolto la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in tema di nullità del rapporto locatizio.
art. 1421 c.c.
Il rilievo d’ufficio della nullità è stato escluso perché la nullità invocata non era configurabile nei termini prospettati.
art. 1, comma 346, L. 311/2004
La nullità del contratto di locazione per mancata registrazione è tassativa e riguarda solo l’omessa registrazione iniziale del contratto, non le successive registrazioni o i rinnovi.
art. 1418 c.c.
La nullità del rapporto per mancata registrazione dei rinnovi è stata esclusa, non ricorrendo un’ipotesi di nullità estensibile oltre il dato normativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del contenuto di atti e documenti di merito, salvo che la censura indichi specificamente l’errore di diritto o il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- I vizi di rappresentanza o di assistenza della parte sono, di regola, sanabili ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., norma applicabile anche in appello nel testo risultante dalla riforma del 2009.
- La nullità del contratto di locazione prevista dall’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 è di stretta interpretazione e opera solo per l’omessa registrazione iniziale del contratto, non per successive registrazioni, rinnovi o vicende equiparabili.
- Quando la pretesa nullità non rientra nella fattispecie legale tipica, non può essere estesa in via analogica o interpretativa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
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