Cassazione Penale, Sentenza n. 2262/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 30/03/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della sentenza irrevocabile del 14/12/2010 (condanna a 17 anni per reati tra cui 416-bis e violazioni del DPR 309/1990). Lamentava violazione dell'art. 6 CEDU perché la Corte non avrebbe disposto l'escussione di nuovi testi (pentiti recentemente emersi) le cui dichiarazioni, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la non veridicità delle affermazioni del collaboratore Felice Maniero e avrebbero potuto cambiare l'esito del processo. Contestava inoltre la valutazione della Corte territoriale secondo cui la nuova istanza era sostanzialmente reiterativa di una precedente richiesta dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le ragioni principali: assenza della procura speciale necessaria per proporre il ricorso in Cassazione (violazione delle norme sugli atti difensivi in cassazione), genericità e carattere esplorativo delle nuove deduzioni (mancata indicazione puntuale delle nuove dichiarazioni e della loro incidenza sul compendio probatorio che ha fondato la condanna), e sostanziale sovrapposizione con la precedente istanza di revisione già dichiarata inammissibile. Anche i motivi aggiunti sono stati ritenuti nuovi e generici e quindi inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.p.
Disciplina della revisione: il ricorso per revisione può essere proposto nei casi previsti; la Corte ha valutato la richiesta come riproposizione non fondata ai sensi della disciplina sulla revisione
art. 630 co.1 lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità di richieste di revisione che siano reiterazioni di domande già decise: la Corte ha ritenuto la nuova istanza sostanzialmente reiterativa
art. 641 c.p.p.
Regola i casi di ammissione della revisione e i relativi requisiti; la Corte ha ritenuto violata la disposizione per la genericità e l'assenza di elementi nuovi e decisivi
artt. 633-634-640 c.p.p.
Norme sulla procura e sulla rappresentanza processuale: la Corte ha richiamato la necessità della procura speciale per proporre ricorso in Cassazione e ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di detta procura
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Il ricorrente ha invocato il diritto a un'equa istruttoria; la Corte ha ritenuto che la sola invocazione dell'art. 6, senza indicazione specifica dei nuovi elementi e della loro incidenza, non fosse sufficiente a fondare la revisione
art. 416-bis c.p. e artt. 73 e 74 DPR 309/1990
Fatti di reato rilevanti (associazione di tipo mafioso e stupefacenti) per i quali il ricorrente è stato condannato; la Corte ha ricordato che la condanna si fondava su un quadro probatorio composito non smontato dalle nuove, generiche allegazioni
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione è necessaria la procura speciale: la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile per incompetenza/irregolarità di legittimazione.
- Le istanze di revisione non devono essere reiterazioni generiche di richieste già respinte: la riproposizione delle stesse argomentazioni comporta inammissibilità ai sensi delle norme sulla revisione.
- I nuovi elementi di prova per ottenere la revisione devono essere concreti, specifici e suscettibili di modificare il giudizio di colpevolezza; non sono sufficienti censure esplorative né affermazioni vaghe sull'esistenza di nuovi pentiti.
- L'invocazione dei diritti CEDU (es. art. 6) richiede la dimostrazione pratica di come la mancata utilizzazione di prove o testimonianze abbia leso il diritto a un processo equo e di quale incidenza queste prove avrebbero avuto sul decisum.
- Motivi aggiunti o nuove deduzioni presentate tardivamente possono essere dichiarati inammissibili se introducono questioni nuove non adeguatamente specificate e non correlate puntualmente alla motivazione impugnata.
Testo integrale
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