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Ordinanza

Ordinanza n. 1651/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Brianza di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) viene assegnato quale obbiettivo relativo alle prestazioni ambulatoriali non rientranti nelle tipologie di cui al “PNGLA” il mantenimento dei medesimi volumi erogati nel 2022; iii) è previsto un obiettivo ambulatoriale correlato al rispetto dei “tempi di attesa PNGLA”; iv) è previsto un obiettivo ambulatoriale legato all’incremento delle prime visite per le prestazioni “PNGLA”; v) è previsto un obiettivo correlato al rispetto dei “tempi di attesa” per i ricoveri programmati non oncologici. B) quanto al primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) quanto al secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato). D) quanto al terzo atto di motivi aggiunti: - delle determinazioni di Regione Lombardia e di A.T.S. Brianza in ordine al finanziato ricoveri per l’esercizio 2024, di cui alle comunicazioni di A.T.S. Brianza in data 7 ottobre 2025 (doc. 9) e in data 5 novembre 2025 (doc. 10), con le quali è stata stabilita una decurtazione di € 299.893,63 sulla produzione di ricovero di alta complessità erogata a favore dei pazienti residenti in altre regioni; - di tutti gli atti ad esse preordinati, presupposti, connessi, conseguenziali ed applicativi, fra cui, in particolare la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Brianza n. 459 in data 31 ottobre 2025 di liquidazione del saldo spettante per l’attività sanitaria erogata nel 2024 (doc. 11).

Giustizia amministrativa202401781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni regionali e atti attuativi relativi alla negoziazione sanitaria e alla determinazione dei budget per l’attività ambulatoriale e di ricovero dell’anno 2024, nonché successive decurtazioni della remunerazione per ricoveri di alta complessità a favore di pazienti fuori regione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, diverse deliberazioni della Regione Lombardia, gli atti e il contratto attuativo di ATS Brianza e le successive determinazioni concernenti il finanziamento dell’attività sanitaria per l’esercizio 2024. Le contestazioni riguardavano, in particolare, i criteri di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale; l’abbattimento della produzione eccedente il sotto-budget per i ricoveri destinati a pazienti fuori regione; la possibile mancata riassegnazione delle risorse non utilizzate per gli screening; gli obiettivi quantitativi e qualitativi collegati alla remunerazione variabile; la riduzione del tetto per il mancato raggiungimento degli obiettivi; i limiti all’incremento del budget per la produzione fuori regione e il relativo riferimento alla produzione di alta complessità; nonché la decurtazione di € 299.893,63 sulla produzione di ricovero di alta complessità e il saldo liquidato da ATS Brianza. Il testo dell’ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, riservando ogni decisione in rito e nel merito.

La decisione

Il TAR, nell’ambito della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione prevista dall’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ha preso atto che la parte ricorrente ha dichiarato a verbale il persistente interesse alla decisione e ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. Poiché il giudizio conserva interesse e non è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha disposto che l’udienza pubblica per la discussione sia fissata con separato provvedimento. Ogni decisione sulle questioni preliminari, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è stata applicata per verificare se persistesse l’interesse della parte ricorrente alla definizione del giudizio; accertata la sua permanenza, il TAR ha disposto la prosecuzione del processo mediante fissazione dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando, nell’ambito della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente dichiara espressamente che l’interesse persiste e chiede la discussione, il giudice non può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base degli elementi considerati nell’ordinanza e deve disporre la prosecuzione del giudizio.
  • L’ordinanza che prende atto della permanenza dell’interesse e demanda a separato provvedimento la fissazione dell’udienza pubblica non definisce né le questioni di rito né il merito della controversia, che restano riservati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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