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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25532/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui erano state contestate alla società maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2006. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre la CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo non adeguatamente provata la pretesa fiscale, valorizzando soprattutto alcune dichiarazioni rese in sede di indagine e ritenendo carente il riscontro oggettivo, anche per mancati accertamenti bancari. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, degli artt. 19 e 21, comma 7, D.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. Sostiene che la CTR abbia erroneamente escluso la legittimità del recupero fiscale nonostante circostanze ritenute pacifiche: l’emittente delle fatture sarebbe una cartiera; le prestazioni pubblicitarie sarebbero state rese da un soggetto diverso dall’emittente; le fatture riguarderebbero operazioni soggettivamente inesistenti e in parte anche oggettivamente inesistenti, con sovrafatturazione e restituzione in contanti di una quota del corrispettivo. L’Ufficio deduce che, una volta dimostrata la natura di cartiera della società emittente, la prova dell’inesistenza delle operazioni è sufficiente a fondare l’accertamento, gravando poi sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni e dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia nei limiti indicati. Ha cassato la sentenza della CTR delle Marche e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice regionale ha deciso in contrasto con i principi in tema di riparto dell’onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti e nelle frodi IVA, avendo attribuito rilievo determinante alle dichiarazioni rese in sede di indagine e svalutato la natura di cartiera della società emittente. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi secondo cui l’Ufficio può provare l’inesistenza dell’operazione anche con presunzioni semplici e, una volta forniti elementi idonei, il contribuente deve offrire prova contraria effettiva dell’operazione e della propria buona fede/diligenza.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell’accertamento induttivo; la Corte ne richiama l’operatività in relazione alla prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di detrazione IVA; la detrazione non spetta se l’operazione fatturata è inesistente

  • art. 21, comma 7, D.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di fatture relative ad operazioni inesistenti e conseguenze sulla detrazione IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Ufficio e contribuente

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare la piena dignità della prova per presunzioni semplici nell’accertamento tributario

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • In tema di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti o una frode con società cartiera, l’Ufficio deve allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, elementi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la natura fittizia del soggetto emittente.
  • La prova presuntiva ha piena dignità probatoria e può, da sola, fondare il convincimento del giudice di merito; non è subordinata gerarchicamente ad altre prove.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la fittizietà dell’operazione o la natura di cartiera dell’emittente, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esecuzione dell’operazione e, nelle frodi IVA, di dimostrare anche la propria estraneità consapevole alla frode o l’adozione della diligenza esigibile.
  • La sola regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente a provare la reale esistenza dell’operazione, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
  • In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, il giudice di merito deve valutare con rigore gli indici sintomatici della cartiera e non può fondare il proprio decisum su elementi non riscontrati o su valorizzazioni isolate di dichiarazioni rese in sede investigativa, se contrastano con il quadro probatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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