Cassazione Penale, Sentenza n. 27906/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per furto aggravato, danneggiamento e porto in luogo pubblico di fucile) deducendo: 1) mancata o insufficiente motivazione e inosservanza di norme processuali perché la Corte d'appello non avrebbe preso posizione sulle deduzioni difensive relative all'assenza di movente (mancanza di astio nei confronti del maresciallo Tosini), sull'equivocità dei contatti intercorsi tra gli imputati e (per Coraddu) sull'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Batzella; 2) mancata motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivo: i ricorsi non si confrontano con la motivazione delle decisioni di merito ma chiedono una rivalutazione del compendio probatorio (cosa non sindacabile in Cassazione se non nel controllo di congruità e logicità). In particolare la sentenza di primo grado conteneva una motivazione analitica basata su indizi (intercettazione, dichiarazioni dei Carabinieri, precedente incendio, dichiarazioni del collaboratore Batzella) e la Corte d'appello ha rivalutato e confermato tali elementi. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è ritenuto inammissibile: vi è doppia conforme (negazione in primo e secondo grado) e il diniego è stato motivato con riferimento alla gravità del fatto, intensità del dolo, motivi a delinquere e mancanza di segni di resipiscenza; inoltre il giudice d'appello non è tenuto a motivare ulteriormente se non vengono addotte ragioni nuove. Conseguenze processuali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
art. 133, comma 1, nn. 1, 2 e 3 e comma 2, nn. 1, 2 e 3
La Corte del merito ha fatto riferimento ai parametri dell'art. 133 (modalità dell'azione, danno, intensità del dolo, motivi a delinquere, condotta di vita) per motivare il diniego delle attenuanti generiche
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Sulla base di tale norma la Cassazione ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595
Principio secondo cui la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello si integrano vicendevolmente quando l'appello confermi la statuizione di primo grado: la Cassazione valuta il complesso argomentativo unitario
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone
Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02
Il giudice d'appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto delle attenuanti generiche quando nei motivi si ripropongano gli stessi elementi già disattesi in primo grado o non si adducano ragioni nuove
Massime di principio
- Se l'appello conferma la decisione di primo grado, in Cassazione la motivazione delle due sentenze si considera unitaria: il ricorso deve confrontarsi con quell'unitario compendio motivazionale e non limitarsi a chiedere una rinnovata valutazione delle prove
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che chiedono una terza valutazione del materiale probatorio o si limitano a contestare la valutazione del merito senza indicare profili di illegittimità della motivazione
- Per contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche occorre addurre argomentazioni nuove e specifiche; la mera riproposizione degli elementi già valutati nei gradi precedenti è inidonea
- La presenza di una 'doppia conforme' (negazione delle circostanze in primo e secondo grado) rafforza l'ostacolo all'ammissibilità del ricorso in Cassazione
- Chi impugna deve puntare su profili di nullità, violazione di norme processuali o vizi di motivazione attinenti alla logicità e congruità della decisione, non su una semplice rivalutazione dei fatti
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