Cassazione Penale, Sentenza n. 46766/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio del 13/01/2023, motivando la nullità con la violazione da parte della polizia giudiziaria delle formalità previste dall'art. 364 c.p.p. in relazione all'art. 260, comma 3-bis c.p.p., avendo rimosso i sigilli sulla merce per effettuare rilievi fotografici senza dare avviso all'imputato; il Tribunale aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per il prosieguo del giudizio. La Corte ha ritenuto che, anche qualora sussistesse la nullità delle operazioni di rimozione dei sigilli, tale nullità concerne atti probatori e non coinvolge l'atto di esercizio dell'azione penale; pertanto il giudice di merito ha illegittimamente determinato la regressione del procedimento restituendo gli atti al PM. L'ordinanza che ha disposto la regressione è stata qualificata come provvedimento abnorme e annullata.
Norme richiamate
art. 364 cod. proc. pen.
Disciplina le formalità per le attività della polizia giudiziaria su cose sequestrate; la Corte riconosce che la violazione riguarda la validità dell'atto probatorio ma non l'atto di esercizio dell'azione penale.
art. 260, comma 3-bis cod. proc. pen.
Rinvio all'art. 364 e disposizione che impone l'avviso all'indagato e la possibilità di farsi assistere da difensore per specifiche operazioni su cose sequestrate; la Corte ha ritenuto che la violazione può comportare nullità dell'accertamento fotografico ma non la regressione del procedimento.
art. 185, comma 4 cod. proc. pen.
Principio secondo cui le nullità concernenti le prove non determinano la regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità; la Corte l'ha applicato per escludere la restituzione degli atti al PM e per impedire che la nullità probatoria travolga l'atto di esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- La nullità di atti svolti dalla polizia giudiziaria in violazione delle formalità di cui agli artt. 364 e 260 c.p.p. può riguardare esclusivamente l'atto probatorio (es. fotografie, rilievi) e non invalida automaticamente l'atto di esercizio dell'azione penale (decreto di citazione a giudizio).
- Il giudice non può disporre la regressione del procedimento (restituzione degli atti al PM o ritorno alla fase delle indagini) per nullità che concernono prove: la sanzione è l'esclusione o la depauperazione della relativa prova, non l'annullamento del procedimento successivo.
- Se si solleva l'eccezione di nullità per violazione delle formalità di cui all'art. 260, comma 3-bis (avviso all'indagato e possibilità di difesa), il rimedio usuale è la declaratoria di nullità dell'atto probatorio specifico; occorre valutare separatamente l'incidenza di tale nullità sulla prova complessiva senza automatica regressione processuale.
- In situazioni analoghe, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro ordinanze che dispongono la regressione del procedimento per nullità probatorie, potendo chiedere l'annullamento senza rinvio qualora sussista il contrasto con il principio di cui all'art. 185 c.p.p.
- Operativamente, le forze di polizia devono rispettare le formalità previste (avviso all'indagato e possibilità di assistenza difensiva) quando svolgono accertamenti su beni sequestrati; la mancata osservanza può portare all'annullamento della singola attività probatoria, con conseguente esclusione di quella prova dal materiale probatorio.
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