Cassazione Penale, Ordinanza n. 01895/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il GIP aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, la pena in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva tuttavia che, nei casi di patteggiamento, il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è ammesso solo quando la qualificazione sia, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, e che tale verifica va compiuta sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, il vizio denunciato non emergeva; il ricorso è stato quindi ritenuto generico e proposto al di fuori dei casi previsti per l'impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso di specie la pena era stata applicata con il consenso del pubblico ministero
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice oggetto della contestazione nel procedimento definito con patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione de plano del ricorso in Cassazione quando ne ricorrano i presupposti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; al di fuori di tali casi il ricorso è inammissibile
art. 73 d.P.R. 309/1990
disposizione richiamata dalla sentenza impugnata per la qualificazione del fatto come reato in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione risulti, con immediata evidenza, palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
- Il controllo di Cassazione sulla qualificazione giuridica, in caso di applicazione della pena su richiesta, deve essere svolto esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso, senza trasformarsi in una rivalutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è inammissibile quando sia generico o proposto fuori dai casi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
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