Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01895/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il GIP aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, la pena in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva tuttavia che, nei casi di patteggiamento, il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è ammesso solo quando la qualificazione sia, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, e che tale verifica va compiuta sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, il vizio denunciato non emergeva; il ricorso è stato quindi ritenuto generico e proposto al di fuori dei casi previsti per l'impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso di specie la pena era stata applicata con il consenso del pubblico ministero

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice oggetto della contestazione nel procedimento definito con patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione de plano del ricorso in Cassazione quando ne ricorrano i presupposti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; al di fuori di tali casi il ricorso è inammissibile

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    disposizione richiamata dalla sentenza impugnata per la qualificazione del fatto come reato in materia di stupefacenti

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione risulti, con immediata evidenza, palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
  • Il controllo di Cassazione sulla qualificazione giuridica, in caso di applicazione della pena su richiesta, deve essere svolto esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso, senza trasformarsi in una rivalutazione del merito.
  • Il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è inammissibile quando sia generico o proposto fuori dai casi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.