Cassazione Civile, Ordinanza n. 38264/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Busto Arsizio per ottenere l'accertamento del diritto al compenso per attività difensiva svolta in favore di due clienti in un giudizio di primo grado e in appello. Il Tribunale si era dichiarato incompetente ritenendo competente la Corte d'appello di Milano, applicando il principio secondo cui, quando il professionista agisce per compensi relativi a prestazioni rese in più gradi o fasi del processo, la competenza spetta all'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa. L'avvocato ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore, operasse il foro esclusivo del consumatore, cioè il giudice del luogo di residenza o domicilio del cliente, foro inderogabile e prevalente anche rispetto al criterio speciale richiamato dal Tribunale. I resistenti hanno contrastato tale impostazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore e che tale foro prevale sul criterio speciale individuato dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e sul principio, richiamato dal Tribunale, della competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, dichiarato la sua competenza e disposto la riassunzione del giudizio davanti a quel tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con rinvio al medesimo giudice per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
è il rito con cui era stata introdotta la domanda di accertamento del compenso professionale.
art. 33, commi 1 e 2, lett. u), d.lgs. 206/2005
è richiamato come fondamento del foro esclusivo del consumatore, competente nel luogo di residenza o domicilio del consumatore e prevalente rispetto ai criteri ordinari o speciali di competenza.
art. 3 d.lgs. 206/2005
serve a distinguere consumatore e professionista: il cliente dell'avvocato è consumatore solo se persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
art. 14 d.lgs. 150/2011
è il foro speciale richiamato dal Tribunale per le controversie in tema di compensi professionali, ma viene ritenuto recessivo rispetto al foro del consumatore.
Massime di principio
- Nelle controversie tra avvocato e cliente, la qualificazione del cliente come consumatore dipende dalla verifica se egli agisca per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- Quando il cliente è consumatore, il foro della residenza o del domicilio del consumatore ha carattere esclusivo e inderogabile e prevale su altri fori speciali previsti per le controversie relative ai compensi professionali.
- Il criterio della competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa non opera in modo da comprimere la tutela processuale rafforzata riconosciuta al consumatore.
- Nel conflitto tra foro speciale in materia di compensi professionali e foro del consumatore, quest'ultimo prevale in ragione della finalità di protezione del contraente debole.
- Per le controversie sul compenso dell'avvocato, il giudice deve verificare prima la possibile applicazione del foro del consumatore, perché tale criterio può assorbire e superare gli altri criteri territoriali speciali.
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