Sentenza n. 9774/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito, pubblicata il 7 maggio 2024, per le riserve dei posti di cui all’art. 1, c.1, lett. b) del bando (decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 2 maggio 2023) con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti (doc. 3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri, nella parte in cui non includeva i ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale di merito pubblicata il 7 maggio 2024, relativa alle riserve di posti previste dall'art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso indetto con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 2 maggio 2023 per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale. La graduatoria è stata contestata nella parte in cui non riportava i nominativi dei ricorrenti, con impugnazione estesa agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ricorrenti alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità della graduatoria né sono stati scrutinati i motivi sostanziali di impugnazione. Le spese di lite sono state compensate, ritenendo equa tale soluzione in ragione dell'andamento e dell'esito in rito della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione in rito del giudizio.
art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso
Prevedeva la riserva di posti cui si riferiva la graduatoria impugnata; non è stata interpretata nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso per venir meno di una condizione dell'azione.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non esamina i vizi dedotti contro l'atto impugnato e può compensare le spese in ragione dell'andamento e dell'esito in rito della controversia.
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