Cassazione Penale, Sentenza n. 39430/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello: Mazzei deduce violazione di legge e valutazione illogica della sua confessione (mancata considerazione della versione secondo cui la tenuta delle scritture contabili era affidata a una commercialista) e censura il discostamento della pena dal minimo edittale; Tonuzi contesta il giudizio di responsabilità per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo che esistono prove a discarico (dichiarazioni di dipendenti, bonifici, contratti di subappalto) che dimostrano l'effettività delle prestazioni e dei pagamenti e che la Corte d'appello ha errato nell'attribuirgli consapevolezza della falsità delle fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Mazzei i motivi sono stati ritenuti generici e reiterativi: il primo motivo non specifica i punti della decisione contestata e non contrasta adeguatamente le argomentazioni della Corte territoriale; il secondo motivo sulla pena è pure generico e la Corte d'appello aveva motivato il trattamento sanzionatorio sulla base dell'ampiezza e dell'organizzazione del sistema fraudolento. Per Tonuzi il ricorso è manifestamente infondato e reiterativo: la Corte d'appello ha valutato correttamente gli elementi probatori e ha individuato indicatori dell'inesistenza delle operazioni (natura di "cartiere" delle società emittenti, anomalie nella numerazione, documentazione riconducibile a operazioni fittizie) e ha spiegato perché le prove a discarico (testimonianze vaghe, pagamenti suscettibili di retrocessione) non escludono la responsabilità. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
Regola il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicato a carico di Mazzei con riferimento ad alcune società ritenute emettere documentazione fittizia.
art. 10 d.lgs. 74/2000
Sanziona l'occultamento o distruzione di documenti contabili; contestato a Mazzei per le società indicate.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma sull'omessa dichiarazione, utilizzata per contestare a Mazzei la mancata dichiarazione per una delle società.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Regola l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: la Corte conferma che il reato richiede il dolo generico (consapevolezza o accettazione della possibile fittizietà delle poste) e la finalità di evasione; per l'utilizzatore si possono desumere indici di consapevolezza (es. natura "cartiera" dell'emittente, anomalie numerazione, incongruenze documentali).
art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiede specificità dei motivi di cassazione; la loro genericità o reiterazione determina inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi dei motivi in appello e richiama la necessità che in Cassazione i rilievi siano esposti nei limiti consentiti; richiamata per delimitare l'ambito della motivazione e della censura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata con commisurazione della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per ciascun ricorrente.
giurisprudenza (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini)
Richiamata per confermare la nozione di dolo applicabile al reato di utilizzo di fatture inesistenti (dolo generico e finalità di evasione).
giurisprudenza (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli)
Richiamata sul principio secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mancata adesione a tale principio comporta inammissibilità per genericità.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della decisione impugnata; censure generiche o reiterative sono causa di inammissibilità.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta ex novo la prova: le deduzioni che si limitano a riproporre una diversa versione dei fatti senza dimostrare vizi logici o normativi nella motivazione della Corte territoriale non sono accolte.
- Nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza o l'accettazione della possibilità che le fatture siano fittizie può essere desunta da indicatori concreti (natura "cartiera" dell'emittente, anomalie contabili, incongruenze nella documentazione).
- Prove a discarico basate su dichiarazioni generiche o su pagamenti documentati possono risultare insufficienti se non collegate in modo oggettivo alle specifiche operazioni fatturate o se è plausibile una successiva retrocessione delle somme.
- Contestazioni sul calcolo della pena devono essere motivate e specifiche: la Corte può discostarsi dal minimo edittale se ricava dalla motivazione elementi oggettivi (organizzazione, ampiezza del sistema fraudolento) che lo giustificano.
- Chi propone ricorso infondato o generico rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è pertanto importante la preventiva verifica di concrete basi giuridiche e probatorie per ogni motivo.
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