Cassazione Penale, Ordinanza n. 38026/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione delle prescrizioni imposte con provvedimento di DASPO, consistita nel non essersi presentato agli uffici di polizia. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la testimonianza degli agenti di polizia, secondo cui le omissioni di presentazione si sarebbero verificate in date diverse da quelle indicate nel capo di imputazione; ha inoltre richiamato una precedente assoluzione per altri episodi, sempre relativi a date diverse, per sostenere che non vi sarebbe stata abitualità della condotta e che, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in censure di merito non consentite in sede di legittimità e che il giudice d'appello avesse correttamente valutato come irrilevanti le dichiarazioni degli agenti nella parte in cui facevano riferimento ad altre date, poiché per tali episodi il giudice di primo grado aveva già escluso la responsabilità dell'imputato. Le ulteriori condotte di mancata presentazione risultavano invece accertate dalle annotazioni di servizio acquisite con il consenso della difesa. È stata quindi confermata la responsabilità penale e l'abitualità della condotta; conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
Richiamato come disposizione concorsuale/continuazione nel titolo di reato indicato nel ricorso e nella sentenza di merito, senza specifiche statuizioni interpretative autonome nel provvedimento di legittimità.
art. 13-bis, comma 6, d.l. n. 14 del 2017
Norma incriminatrice richiamata per la violazione delle prescrizioni del DASPO consistita nella mancata presentazione agli uffici di polizia.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa per sostenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma ritenuto inapplicabile in ragione dell'abitualità della condotta.
art. 616 c.p.p.
Richiamato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata in relazione al presupposto soggettivo per l'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirano soltanto a una rivalutazione del fatto o delle prove, quando la decisione impugnata abbia già esaminato e disatteso in modo منطivo le doglianze prospettate.
- Le dichiarazioni testimoniali che si riferiscano a episodi diversi da quelli oggetto del capo di imputazione non sono idonee a scalfire l'accertamento di responsabilità per i fatti contestati, se tali altri episodi risultano già esclusi o comunque non rilevanti ai fini della decisione.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti abituale, anche se parte degli ulteriori episodi evocati dalla difesa non sia stata ritenuta penalmente rilevante in procedimenti o capi separati.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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