Cassazione Penale, Ordinanza n. 16586/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere unificati sotto il medesimo disegno criminoso. Con il secondo e ultimo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla supposta erronea applicazione dell'art. 133 c.p., ma le doglianze si limitavano a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese nel giudizio di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva adeguatamente spiegato le ragioni del mancato riconoscimento del reato continuato. Ha inoltre ritenuto generico il secondo motivo, poiché non specificamente correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; da tale difetto di specificità deriva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.
Norme poste a fondamento della condanna confermata in appello per furto aggravato, senza che in sede di legittimità siano stati rimessi in discussione gli elementi costitutivi del reato.
art. 81 c.p.
Disciplina della continuazione invocata dal ricorrente; la Corte rileva che il mancato riconoscimento dell'istituto era già stato logicamente spiegato nella sentenza impugnata.
art. 133 c.p.
Norma richiamata con riferimento alla determinazione della pena; la censura è stata ritenuta generica perché meramente riproduttiva di contestazioni già esaminate.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione tra decisione impugnata e doglianza, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che contesti il mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera riproposizione di tesi già disattese.
- Il vizio di motivazione dedotto contro la determinazione della pena ex art. 133 c.p. deve essere sorretto da censure specifiche e correlate alle argomentazioni del giudice di merito; la ripetizione di doglianze già esaminate non soddisfa il requisito di specificità.
- La mancanza di specificità del motivo, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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