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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26735/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di conferma in appello, ricorreva per cassazione contro la condanna per rapina aggravata. Deduceva: (1) vizio di motivazione e nullità dell'ordinanza istruttoria che aveva disposto, ex art. 512 c.p.p., l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese da due cittadine rumene, sostenendo che le ricerche per rintracciarle erano state incomplete e non estese adeguatamente, anche all'estero, nonostante indici di collegamento con il paese d'origine; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita inutilizzabilità delle medesime dichiarazioni, poiché la sopravvenuta impossibilità di ripetizione non sarebbe stata correttamente accertata e sarebbero state violate le regole del giusto processo e del contraddittorio ex art. 526 c.p.p. e art. 6 CEDU; (3) vizio di motivazione nella ritenuta responsabilità, poiché le dichiarazioni predibattimentali, non vagliate in contraddittorio, non avrebbero potuto costituire base decisiva della condanna, mancando una adeguata corroborazione e non essendo provata la materiale commissione della rapina; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto e del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che le doglianze sull'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali non erano decisive, perché dagli atti emergeva che entrambe le donne erano divenute irreperibili nell'intero territorio comunale, sicché ulteriori ricerche specifiche o all'estero, in assenza di precisi elementi di collegamento, sarebbero state esplorative e non esigibili. Ha inoltre rilevato che la condanna non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni acquisite, ma su un complesso di riscontri autonomi: intervento immediato della polizia, rinvenimento della vittima ferita, recupero di parte della refurtiva e di un indumento, indicazione dell'auto usata dal rapinatore, successiva individuazione fotografica e riconoscimento personale dell'imputato da parte della vittima e della testimone. Il motivo sulle attenuanti è stato ritenuto reiterativo e comunque fondato su valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità. L'imputato è stato quindi condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 512 c.p.p.

    acquisizione ex articolo 512 codice procedura penale

    la lettura delle dichiarazioni predibattimentali è ammessa quando il dichiarante sia divenuto irreperibile e le ricerche siano state effettuate secondo canoni di ragionevolezza; ricerche esplorative non sono esigibili

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale

    dedotto come vizio di motivazione, ma escluso perché la motivazione dei giudici di merito era adeguata

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    inosservanza dell'articolo 606 lettera c) codice procedura penale

    invocato per denunciare violazioni processuali e inutilizzabilità, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 526 comma 1-bis c.p.p.

    violazione del disposto degli articoli 526 comma 1-bis codice procedura penale

    richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova

  • art. 6, par. 3, lett. d) CEDU

    6 comma 3 lettera d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    richiamato a sostegno del diritto al contraddittorio nella prova testimoniale

  • art. 192 commi 1 e 2 c.p.p.

    violazione dell'articolo 192 primo e secondo comma

    richiamato per contestare la valutazione della prova e l'affidabilità delle dichiarazioni acquisite

  • art. 62 n. 4 c.p.

    mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto ... ex articolo 62 numero 4 codice penale

    la Corte ha ritenuto la doglianza di merito e ha richiamato la natura plurioffensiva e brutale della rapina per escludere l'attenuante

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    in caso di rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali di un testimone o della persona offesa divenuti irreperibili possono essere acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. quando risulti che le ricerche siano state condotte in modo ragionevole e non meramente formale; non sono invece richieste attività esplorative o inutilmente estese in assenza di specifici elementi di collegamento con altri luoghi o con l'estero.
  • La sola contestazione dell'ammissibilità della lettura di dichiarazioni rese in precedenza non basta a travolgere la condanna se la sentenza di merito è sorretta da ulteriori e autonomi elementi di riscontro, idonei a superare la prova di resistenza.
  • In sede di legittimità è inammissibile o comunque infondata la censura che si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi con i riscontri decisivi indicati nelle sentenze di merito.
  • Il diniego di attenuanti di particolare tenuità o lieve entità fondato su valutazioni di fatto, come la gravità dell'aggressione o la natura plurioffensiva della rapina, non è utilmente censurabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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