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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17499/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Due motivi: (1) mancata motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, e in particolare sulla possibilità di riconoscerle in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata infraquinquennale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata o errata rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la sentenza impugnata non abbia motivato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il divieto normativo di esprimere giudizio di prevalenza sulle recidive non esclude la possibilità di concedere le attenuanti in equivalente. Il secondo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato il ricorrente; la Corte ha confermato che la contestazione riguarda tale disposizione e ha valutato, nell'ambito del giudizio di legittimità, l'errore motivazionale relativo al trattamento sanzionatorio conseguente.

  • divieto normativo di esprimere giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (menzionato nella sentenza)

    La Corte ha chiarito che l'esistenza del divieto di riconoscere la priorità delle attenuanti rispetto alla recidiva non impedisce che le circostanze attenuanti generiche vengano concesse in regime di equivalenza e quindi possano influire sul trattamento sanzionatorio se adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve sempre motivare espressamente la decisione in ordine alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche; l'assenza di motivazione sul punto viziamente il trattamento sanzionatorio.
  • Il divieto di dare prevalenza alle attenuanti sulla recidiva reiterata non esclude la possibilità di riconoscere le attenuanti in equivalenza: il giudice deve valutare e motivare l'eventuale equivalenza e le sue ricadute sul quantum della pena.
  • Se il ricorso per cassazione viene accolto con riferimento alla motivazione del trattamento sanzionatorio, la conseguenza tipica è l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto.
  • Quando si contesta la determinazione della pena è importante articolare in modo chiaro sia la richiesta di attenuanti sia il criterio di applicazione (equivalenza o prevalenza), perché il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tali argomentazioni.
  • Un motivo di ricorso fondato sulla carenza motivazionale può assorbire altri motivi riguardanti il quantum se questi dipendono dalla stessa omissione valutativa.

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