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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25845/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e dalla conseguente cartella di pagamento notificati al notaio per il recupero dell'imposta di registro, applicata in misura proporzionale su un atto di permuta immobiliare collegato al riconoscimento indebito di agevolazioni "prima casa". Il notaio aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, che la somma richiesta non potesse essere posta a suo carico perché si trattava di imposta complementare e non principale; che, perciò, non operava la sua responsabilità solidale ex art. 57 TUR; e che l'Ufficio non poteva limitarsi a un controllo meramente cartolare qualificando l'operazione come indebita duplicazione di agevolazioni. In CTR, invece, la pretesa era stata ritenuta legittima anche in ragione della ritenuta provvisoria esecutività dell'atto impositivo e della qualificazione dell'operazione come permuta a catena con errore giuridico immediatamente desumibile dal rogito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 42 TUR e 3-ter d.lgs. 463/1997, per avere la CTR qualificato come imposta principale quella che derivava dal recupero di un'agevolazione già applicata; (2) violazione degli artt. 56 e 57, comma 2, TUR, per avere ritenuto legittima la notifica della cartella al notaio in pendenza del giudizio sull'avviso presupposto; (3) violazione degli artt. 20 e 43, comma 1, lett. b), TUR e della circolare 6/E/2003, per avere la CTR considerato legittimo il controllo cartolare e la rettifica per asserito errore giuridico oggettivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri due, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha quindi deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del notaio, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto che il recupero dell'imposta seguito al disconoscimento dell'agevolazione "prima casa" avesse natura complementare, non principale; che, pertanto, il notaio non potesse esserne chiamato a rispondere in via solidale; e che la sua responsabilità ex art. 57 TUR sia limitata alla sola imposta principale, cioè a quella desumibile dall'atto o dall'autoliquidazione senza valutazioni giuridico-interpretative. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 131 del 1986

    Serve a distinguere le varie species dell'imposta di registro; il recupero conseguente al diniego di un'agevolazione già applicata non integra imposta principale, ma complementare.

  • art. 43, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato nel quadro normativo relativo alla liquidazione dell'imposta di registro e alla natura della pretesa fiscale.

  • art. 56 d.P.R. n. 131 del 1986

    La CTR lo aveva richiamato per affermare la provvisoria esecutività dell'atto impositivo; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, che resta assorbito.

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    La responsabilità del notaio è limitata all'imposta principale; non si estende all'imposta complementare richiesta a seguito del recupero di un'agevolazione indebitamente fruita.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato in relazione alla riqualificazione giuridica dell'atto; la Corte esclude che un controllo che richieda valutazioni giuridico-interpretative possa ricondurre la pretesa nell'alveo dell'imposta principale.

  • art. 3-ter d.lgs. n. 463 del 1997

    La procedura telematica incide sulle modalità di liquidazione e pagamento, ma non muta la natura dell'imposta richiesta né amplia la responsabilità del notaio.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, il notaio risponde in via solidale soltanto per l'imposta principale, ossia quella immediatamente desumibile dall'atto o dall'autoliquidazione senza necessità di accertamenti fattuali o di valutazioni giuridiche.
  • Il recupero dell'imposta conseguente al disconoscimento di un'agevolazione già applicata in sede di registrazione ha natura complementare e non può essere posto a carico del notaio rogante ai sensi dell'art. 57 TUR.
  • La procedura telematica di registrazione non modifica la natura del tributo né trasforma in principale un'imposta che, per la sua genesi, resta complementare.
  • Quando la pretesa fiscale presuppone una ricostruzione dell'unitarietà dell'operazione negoziale o una riqualificazione giuridica degli atti, non si è in presenza di mero controllo cartolare immediato idoneo a fondare la responsabilità del notaio.
  • Se la decisione di merito si fonda su una errata qualificazione della natura dell'imposta, la censura relativa a tale profilo assorbe gli ulteriori motivi attinenti alla legittimità della cartella e alla provvisoria esecutività dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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