Sentenza del 08/03/2024 n. 6923 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRBA (imposta regionale benzina per autotrazione) notificato il 08.10.2013 per Euro 11.224,97. I contribuenti contestavano decadenza del potere accertativo, prescrizione quinquennale (richiamando l'art. 15 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 relativo alla decorrenza della prescrizione nei casi di comportamenti omissivi) e difetto di legittimazione passiva. In primo e secondo grado l'accertamento fu confermato dalla CTP di Napoli e dalla CTR Campania. In Cassazione i ricorrenti hanno altresi dedotto contrasto della normativa nazionale con il diritto UE e con le direttive sulle accise.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti. La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale che prevedeva l'IRBA sia in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia (causa C-255/20, 9 novembre 2021), nella parte in cui l'imposta regionale sulle vendite di benzina non è dotata di una 'finalita specifica'. Pur ricordando che la legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n.178, art.1 comma 628) aveva abrogato l'imposta ma preservato gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte, la Corte ha ritenuto tale previsione inconciliabile con il diritto UE e l'ha disapplicata. Per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15
prevista nel motivo di ricorso (termine di prescrizione per comportamenti omissivi decorre dalla scoperta del fatto illecito)
L'art.15 stabilisce che, nei casi di comportamenti omissivi, il termine prescrizionale decorre dalla scoperta del fatto illecito; i ricorrenti sostenevano che la scoperta non poteva farsi coincidere con il ritardato invio delle risultanze da parte dell'Agenzia delle Dogane. La Corte ha comunque deciso la controversia fondamentalmente sul conflitto tra normativa nazionale e diritto UE.
Direttiva 92/12/CEE e Direttiva 2008/118/CE
art.3 par.2 della direttiva 92/12 e art.1 par.2 della direttiva 2008/118
Le direttive stabiliscono che i prodotti soggetti ad accisa possono essere gravati da altre imposte indirette solo se tali imposte perseguono una finalita specifica e rispettano regole comuni; la Corte di Giustizia ha interpretato che una imposta regionale sulla benzina priva di destinazione predeterminata del gettito non ha la 'finalita specifica' richiesta.
Sentenza Corte di Giustizia, causa C-255/20 (9 novembre 2021)
ricostruzione e principi ripresi in motivazione
La CGUE ha statuito che l'art.1 par.2 della direttiva 2008/118 osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina se il gettito non e' vincolato a una finalita specifica; la Corte italiana ha applicato tale pronuncia disapplicando la norma nazionale incompatibile.
L. 30 dicembre 2020, n. 178, art.1 comma 628 (Legge di Bilancio 2021)
abrogazione dell'imposta regionale sulla benzina con salva degli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte
La norma nazionale abrogativa intendeva conservare l'efficacia delle obbligazioni tributare pregresse, ma la Corte ha ritenuto che tale salvaguardia non possa prevalere quando la normativa nazionale e' incompatibile con il diritto dell'Unione: la disposizione nazionale deve essere disapplicata nella parte in contrasto con il diritto UE.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità dell'elemento soggettivo per l'irrogazione delle sanzioni; la Corte ha pero' risolto la controversia su base di disapplicazione della norma impositiva incompatibile con il diritto UE, rendendo superflue ulteriori valutazioni sulla legittimazione passiva.
Massime di principio
- Una imposta nazionale o regionale gravante su prodotti soggetti ad accisa e' compatibile con il diritto UE solo se il gettito e' destinato a una finalita specifica o la struttura dell'imposta e' concepita per realizzare tale finalita; la mera destinazione generica al bilancio non e' sufficiente.
- Le interpretazioni della Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva e valore erga omnes: il giudice nazionale deve applicare tali interpretazioni anche nei rapporti anteriori alla pronuncia, salvo che il rapporto sia ormai esaurito per prescrizione o decadenza.
- Una disposizione legislativa nazionale che tenta di preservare effetti di un tributo oggi ritenuto incompatibile con il diritto UE non puo' impedire al giudice nazionale di disapplicarla quando la sua applicazione contrasta con il diritto dell'Unione.
- Sulle questioni di prescrizione nei casi di omissione, il dies a quo e' la data della scoperta del fatto illecito (art.15 D.Lgs. 504/1995); tuttavia, quando la controversia e' decisa per incompatibilita' della norma impositiva con il diritto UE, le questioni processuali collegate (prescrizione, legittimazione passiva) possono divenire irrilevanti.
- Il giudice nazionale ha il dovere di rilevare d'ufficio questioni di diritto europeo rilevanti ai sensi del principio iura novit curia e, se del caso, disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto UE.
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