Cassazione Civile, Ordinanza n. 03812/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla scoperta, tramite estratto di ruolo acquisito autonomamente, di una cartella di pagamento emessa per crediti di Roma Capitale relativi a verbali per violazioni del Codice della strada. La parte privata aveva dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace, che aveva annullato la cartella e condannato alle spese il solo ente impositore. In appello, la parte privata aveva lamentato che anche l'agente della riscossione, rimasto soccombente, avrebbe dovuto essere condannato alle spese. Il Tribunale aveva respinto l'appello ritenendo corretta l'implicita compensazione delle spese nei confronti dell'agente, poiché la causa dell'annullamento era imputabile solo all'ente impositore. Con il ricorso per cassazione, la parte ricorrente denunciava violazione degli artt. 91 e 115 c.p.c., sostenendo che l'annullamento della cartella dipendeva anche dalla omessa notifica da parte dell'agente della riscossione e non soltanto dalla responsabilità dell'ente creditore.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che, per effetto dello ius superveniens sull'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la questione dell'ammissibilità originaria dell'opposizione non è più decisiva nel giudizio di legittimità perché su tale punto si è formato giudicato con la sentenza di primo grado, che ha annullato la cartella e regolato le spese. La Corte afferma che l'impugnazione limitata al solo capo sulle spese autonomizza tale statuizione rispetto al merito e preclude il riesame dell'interesse all'azione già coperto da giudicato. Pur escludendo un'applicazione diretta della norma sopravvenuta, la Corte ritiene che essa giustifichi comunque, sul piano della regolazione delle spese, la conferma della decisione impugnata, anche perché l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo sarebbe stata dichiarata inammissibile. Le spese di legittimità sono compensate integralmente per la novità e peculiarità della questione, ma la ricorrente è gravata dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
viene richiamato come parametro della censura sulle spese di lite, ma la Corte esclude la violazione denunciata perché la regolazione delle spese impugnata è ritenuta corretta
art. 115 c.p.c.
viene evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa un vizio decisivo nella valutazione del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di legittimità dedotto per violazione di legge
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
la norma sopravvenuta seleziona specifici interessi idonei a giustificare l'impugnazione immediata del ruolo e della cartella non notificati o invalidamente notificati; in mancanza di tali interessi l'impugnazione diretta è inammissibile, restando salva la tutela successiva
art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021
è la disposizione che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973
L. n. 215 del 2021
legge di conversione del D.L. n. 146 del 2021 richiamata per lo ius superveniens
art. 2909 c.c.
il giudicato formatosi sul merito impedisce il sindacato successivo sull'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito sul rapporto sostanziale è passata in giudicato e l'impugnazione riguarda esclusivamente il capo sulle spese, il giudizio di impugnazione ha ad oggetto solo la regolazione delle spese e non consente di rimettere in discussione l'ammissibilità o la fondatezza dell'azione definita dal giudicato.
- Lo ius superveniens che restringe l'ammissibilità dell'impugnazione immediata di un atto della riscossione non incide retroattivamente sul merito già coperto da giudicato, ma può rilevare indirettamente nella valutazione della correttezza della regolazione delle spese.
- L'impugnazione autonoma del solo capo sulle spese scinde l'accessorietà della relativa pronuncia rispetto al merito e attribuisce al giudizio di impugnazione un oggetto limitato alla sola statuizione economica.
- La sopravvenuta disciplina sull'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo consente la tutela immediata solo in presenza degli specifici interessi individuati dalla legge; in mancanza, l'azione diretta è inammissibile, ferma la possibilità di tutela successiva in sede esecutiva.
- La questione nuova e peculiare può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità anche quando il ricorso sia rigettato.
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