Cassazione Penale, Ordinanza n. 15307/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza di appello è stata confermata la condanna di un imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in relazione al rinvenimento presso l'abitazione della convivente di cocaina del peso lordo di 28,628 grammi, con principio attivo pari al 24,046%, attrezzatura per il confezionamento e potenzialmente idonea alla ricavazione di circa 160 dosi medie. La pena confermata era di due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a euro 3.000 di multa. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., la violazione dell'art. 133 c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per asserita contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio; inoltre censurava, sempre ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 53 L. 689/1981, sostenendo che non fossero stati valorizzati l'atteggiamento collaborativo tenuto all'atto dell'arresto, il comportamento processuale e la recente riforma in tema di pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo coerente e logicamente corretto valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e che la dosimetria della pena rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, adeguatamente esercitato con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'autore. Quanto alla pena sostitutiva, ha ritenuto corretta la valutazione di inidoneità del soggetto a beneficiare della detenzione domiciliare, considerati i recenti precedenti per reati in materia di stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona e porto ingiustificato di arma, nonché il fatto che l'imputato avesse già fruito di misure alternative. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice applicata alla detenzione di cocaina in quantitativo e con modalità ritenute compatibili con la finalità di spaccio, richiamata come titolo del reato confermato in appello
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come vizio di legittimità per violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione per asserita contraddittorietà sulla scelta sanzionatoria e sul diniego della pena sostitutiva
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro di commisurazione della pena e di valutazione degli indici rilevanti anche ai fini delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive
art. 53 L. 689/1981
richiamato quale base normativa per la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare come pena sostitutiva
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria accessoria
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è invece necessario che il giudice confuti puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come i precedenti penali anche specifici.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è espressione di ampia discrezionalità del giudice di merito e resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione anche sintetica, purché coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p. e riferita alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La concessione di pene sostitutive della detenzione non è automatica: il giudice deve valutare discrezionalmente, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., se la misura sia compatibile con la personalità del condannato e con le esigenze di prevenzione speciale; una motivazione adeguata sul punto sottrae la decisione al sindacato di legittimità.
- La presenza di numerosi e gravi precedenti penali, specie se specifici e recenti, può legittimare sia il diniego delle attenuanti generiche sia il rifiuto di pene sostitutive, quando tali elementi evidenzino una persistente pericolosità sociale e l'inidoneità del soggetto a beneficiare di misure alternative alla detenzione carceraria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →