Cassazione Penale, Ordinanza n. 20111/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra i reati oggetto di tre diversi provvedimenti definitivi. Secondo la difesa, tutti i fatti sarebbero stati commessi nel contesto e nell'alveo di un'associazione di tipo mafioso e di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e gli ulteriori episodi di cessione e detenzione/cessione di sostanze stupefacenti sarebbero stati esecuzione del medesimo disegno criminoso e del programma associativo cui il condannato avrebbe partecipato anche gestendo acquisti e cessioni. Con due motivi sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando l'omessa considerazione dell'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha osservato che il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato nel ritenere necessaria la rintracciabilità dell'identità del disegno criminoso sin dalla commissione del primo reato e nel rilevare che, dagli atti, non emergeva che le cessioni di stupefacenti al fratello e la detenzione e cessione commesse unitamente alla moglie fossero riconducibili al medesimo contesto criminoso dell'associazione; tali fatti apparivano invece espressione dello stile di vita del condannato. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede che il medesimo disegno criminoso sia riconoscibile già al momento della commissione del primo reato; non basta la mera collocazione dei fatti in un generico contesto associativo.
art. 671 c.p.p.
In sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione solo se dagli atti emergono elementi idonei a dimostrare l'unitarietà originaria del disegno criminoso.
art. 416-bis c.p.
Richiamato come contesto associativo allegato dalla difesa, ma non sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare di per sé la continuazione tra tutti i reati.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamato come ulteriore contesto associativo in materia di stupefacenti, ma non ritenuto decisivo per provare l'unicità del disegno criminoso.
art. 444 c.p.p.
Indicata come base di uno dei provvedimenti di condanna inclusi nella richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il medesimo disegno criminoso deve risultare già delineato e riconoscibile sin dal primo reato, sulla base degli atti disponibili.
- La mera appartenenza del condannato a un contesto associativo o la serialità di reati della stessa specie non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del programma criminoso.
- Quando dagli atti non emerge un collegamento specifico tra i singoli episodi e il programma associativo, il giudice può escludere la continuazione valorizzando che i fatti siano espressione di una condotta abituale o di stile di vita.
- In cassazione non è consentito ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio o delle argomentazioni del giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e non presenta vizi manifesti.
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