Cassazione Civile, Ordinanza n. 01132/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso dal Comune su terreni di proprietà del contribuente situati in area ricompresa nella zona industriale di un piano urbanistico comunale. Il giudice di appello aveva annullato l'atto ritenendo che i terreni, pur astrattamente edificabili secondo lo strumento urbanistico, fossero in concreto privi di urbanizzazione e utilizzabili solo a fini agricoli, oltre a riconoscere al contribuente la qualità di imprenditore agricolo professionale sulla base dell'iscrizione in elenchi/albi regionali e camerali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 504/1992, assumendo che la mera vocazione edificatoria risultante dal piano urbanistico bastasse a rendere imponibili i terreni; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 504/1992, sostenendo che la Commissione avesse applicato indebitamente un'esenzione riservata ai terreni agricoli montani o collinari; 3) violazione degli artt. 2 e 9 d.lgs. 504/1992 e 58 d.lgs. 446/1997, contestando che l'iscrizione alla CCIAA e all'albo IAP potesse valere al posto dell'iscrizione nei previgenti elenchi comunali e dell'adempimento assicurativo richiesti dalla disciplina invocata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la disciplina ICI distingue tra area edificabile ai fini del calcolo della base imponibile e terreno considerato non fabbricabile quando, pur con vocazione edificatoria, sia posseduto e condotto da soggetto qualificato e destinato a utilizzazione agro-silvo-pastorale; ha inoltre valorizzato l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla concreta utilizzazione agricola dei terreni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi, fondata non sull'art. 7 ma sul regime agevolativo dell'art. 9 d.lgs. 504/1992, e perché non era stata allegata la specifica ragione di incompatibilità con la soglia di esenzione/riduzione prevista da tale disposizione. Il terzo motivo è stato respinto perché, per effetto della sopravvenuta disciplina sull'imprenditore agricolo professionale, l'iscrizione nell'albo regionale IAP sostituisce, ai fini dell'agevolazione ICI, il previgente riferimento agli elenchi comunali; conseguentemente l'iscrizione accertata dal giudice di merito era sufficiente a integrare il requisito soggettivo. Spese compensate per la novità della questione esaminata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini ICI definisce l'area fabbricabile e, nella seconda parte della lett. b), considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti qualificati, sui quali persiste utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante coltivazione del fondo o attività analoghe; in tale ipotesi si prescinde dalla potenzialità edificatoria obiettiva.
art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte ne ha negato la pertinenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito aveva fatto applicazione del regime agevolativo per terreni agricoli di cui all'art. 9, non dell'esenzione prevista dall'art. 7.
art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede un regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale/professionali; la Corte ha ribadito che il beneficio richiede requisiti soggettivi e la conduzione effettiva del fondo.
art. 58 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Per l'applicazione dell'art. 9 ICI individua i soggetti agricoli agevolabili; la Corte ha letto la disposizione alla luce della sopravvenuta figura dell'imprenditore agricolo professionale, ritenendo non più necessario il richiamo ai vecchi elenchi comunali per questa categoria.
art. 11 l. 9 gennaio 1963, n. 9
Richiamato dal ricorrente come fonte dei previgenti elenchi comunali; la Corte ha ritenuto quel riferimento non più appropriato per l'imprenditore agricolo professionale, in ragione della disciplina sopravvenuta.
art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Definisce l'imprenditore agricolo professionale e attribuisce alle Regioni il compito di accertarne i requisiti; la Corte usa tale disciplina per ritenere sufficiente l'iscrizione regionale/albo IAP ai fini del requisito soggettivo ICI.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha scrutinato i motivi entro tale perimetro, dichiarandone alcuni inammissibili o infondati.
art. 139 c.p.c.
Richiamato solo per la notificazione del ricorso al controricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della decisione in camera di consiglio.
art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per la trattazione da remoto della camera di consiglio.
art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato quale norma di proroga delle modalità di trattazione da remoto.
art. 44 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza riportata per giustificare la ratio incentivante delle agevolazioni fiscali in agricoltura.
Massime di principio
- In tema di ICI, la destinazione urbanistica edificatoria dell'area non esclude di per sé l'applicazione del regime agevolato per i terreni agricoli quando ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale; in tal caso si prescinde dalla potenzialità edificatoria del bene.
- La qualificazione del terreno come non fabbricabile ai fini del calcolo della base imponibile è distinta dall'esenzione o agevolazione d'imposta: la prima attiene alla natura del bene, la seconda ai requisiti del soggetto possessore e conduttore.
- L'agevolazione ICI per i terreni agricoli richiede, oltre alla qualifica del soggetto, anche la conduzione effettiva del fondo e l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; la prova di tali presupposti incombe sul contribuente che invoca il beneficio.
- La sopravvenuta figura dell'imprenditore agricolo professionale ha ridisegnato i requisiti soggettivi per le agevolazioni in materia di terreni agricoli, rendendo rilevante l'iscrizione nei relativi albi/elenchi regionali e non più nei previgenti elenchi comunali previsti per le categorie abrogate.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o quando non sviluppa in modo completo e specifico le ragioni di contrasto con la norma invocata.
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