Cassazione Penale, Sentenza n. 31594/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bruno impugnava la sentenza di appello che la condannava per detenzione illegale di un fucile da caccia e di cartucce, deducendo: 1) vizio di motivazione nel ritenere l'arma non totalmente inefficiente (sosteneva che fosse solo oggetto d'antiquariato e non funzionante); 2) errata esclusione della qualificazione dell'arma come storica (arma di vecchia fattura e realizzata prima del 1979); 3) assenza dell'elemento soggettivo perché l'imputata avrebbe accettato l'arma come antiquariato (errore sul fatto ai sensi dell'art.47 c.p.); 4) omissione di esercizio dei poteri istruttori per accertare la natura storica dell'arma (art.603 c.p.p.); 5) difetto d'istruttoria quanto alla rilevanza penale delle cartucce; 6) contestazione della ricostruzione della ricettazione e della valutazione della buona fede, con richiamo alla prescrizione del reato presupposto; 7) censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o reiterativi i motivi: l'arma è stata qualificata correttamente come arma comune poiché, pur eventualmente guasta, risultava completa e quindi riparabile; l'esclusione della natura storica è fondata sul riscontro della matricola e sull'obbligo di immatricolazione per armi prodotte/importate dopo il 1920; il dolo per il reato di detenzione illegale è dolo generico e l'errore sulla sussistenza dell'obbligo di denuncia è errore di diritto non escludente la responsabilità; la Corte d'appello non era tenuta ad ulteriori accertamenti ove risultasse dalla matricola l'impossibilità di qualificare l'arma come storica; quanto alla ricettazione, i fatti relativi al reato prescritto possono essere utilizzati come elemento probatorio per altro reato e la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione; la contestazione sulla sospensione condizionale è generica e non autosufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende di euro 3.000; il dispositivo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali impugnate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che sia stato violato il principio di motivazione o altre garanzie procedurali richiamate.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di acquisizione della prova; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
art. 546, 530, 533 cod. proc. pen.
Artt. processuali richiamati dal ricorrente con riferimento alla motivazione e alla riqualificazione dei fatti; la Cassazione ha respinto le censure per vizio di motivazione e reiterazione aspecifica.
L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14
Norme sulla disciplina delle armi citate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la normativa di settore giustifichi la qualificazione dell'arma come comune se essa è completa e riparabile.
art. 5, art. 47 e art. 59 cod. pen.
Art.47 (errore sul fatto/diritto) è stato interpretato dalla Corte come criterio per escludere l'esimente: l'errore sulla obbligatorietà della denuncia è errore di norma e non esclude il dolo; art.59 (circostanze) e art.5 (principi) richiamati nelle censure ma non ritenuti idonei a modificare la valutazione della responsabilità.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione dei poteri istruttori del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di svolgere ulteriori accertamenti quando dagli elementi acquisiti (matricola) risultava già incompatibile la qualificazione di arma storica.
art. 697 cod. pen.
Norma che qualifica il fatto contestato (detenzione abusiva di armi); la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la contravvenzione.
L. n. 110 del 1975, art. 26
Richiamata in relazione ai limiti sulla detenzione di munizioni; la Corte non ha ritenuto fondate le censure relative al numero di cartucce e alla rilevanza penale del loro possesso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha disposto l'addebito delle spese e la sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.
Sez.1, giurisprudenza citata (es. n. 18218 del 06/03/2019 Romano)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che un'arma non perde la sua natura perché temporaneamente non funzionante se è riparabile e completa di parti funzionali.
Sez.5, giurisprudenza citata (es. n. 548 del 09/12/1992 Antonini)
Principio secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato presupposto non impedisce l'utilizzo degli elementi probatori relativi a tale reato per l'accertamento di un altro reato.
Massime di principio
- Un'arma non perde la qualifica di arma comune solo perché non funzionante se risulta completa e riparabile; il rischio per l'ordine pubblico è valutato sulla possibilità di ripristino dell'efficacia dell'arma.
- Per qualificare un bene come arma storica è rilevante la data di produzione/importazione (criterio del 1920) e la documentazione/descrizione concreta: la presenza di matricola riconducibile a epoca successiva al 1920 esclude la qualifica storica.
- Nel reato di detenzione illegale di armi l'elemento soggettivo è il dolo generico; un 'errore' circa l'obbligo di denuncia è, di regola, un errore di diritto e non esclude la responsabilità penale.
- La prescrizione o l'estinzione di un reato presupposto non impedisce al giudice di utilizzare i fatti storici relativi a quel reato come elementi di prova per l'accertamento di un diverso reato non estinto, purché il giudice motivi l'uso di tali elementi.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche, non reiterative né meramente generiche; argomentazioni vaghe o ripetitive portano all'inammissibilità.
- La richiesta di ulteriori accertamenti istruttori in appello richiede una precisa indicazione delle ragioni e degli elementi che rendono necessari tali accertamenti; la sola supposizione non basta.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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