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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04957/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una privata volta ad ottenere l'indennizzo previsto dalle leggi n. 16/1980, n. 135/1985 e n. 98/1994 per la perdita di due aziende agricole appartenute alla propria dante causa in Somalia. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento dell'indennizzo, oltre interessi. La Corte d'appello aveva confermato il diritto all'indennizzo, ritenendo sufficiente la prova documentale prodotta, ma aveva modificato la decorrenza degli interessi, facendoli decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e non dal decreto ministeriale di liquidazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 190 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ignorato le contestazioni svolte nella memoria di replica, che secondo il ricorrente avrebbero semplicemente replicato alle difese avversarie; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la consulenza tecnica d'ufficio e la prova documentale non bastassero a dimostrare i fatti costitutivi del diritto e che la domanda dovesse essere rigettata per difetto di prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte non avesse considerato la mancata prova della ricezione della bozza di relazione peritale da parte dell'amministrazione. La controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: ha contestato la decorrenza degli interessi, sostenendo che dovessero decorrere da un momento anteriore al decreto di liquidazione e che l'istanza amministrativa del 6 giugno 1994 avesse valore di messa in mora; ha inoltre dedotto omesso esame di tale istanza come fatto decisivo. La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente sia il ricorso principale del Ministero sia il ricorso incidentale della privata. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, perché la memoria di replica non può introdurre nuove questioni o autonome contestazioni e, nel caso concreto, le deduzioni che il Ministero assumeva non considerate erano effettivamente nuove. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove, e che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni difensive. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze fondate sull'omesso esame di questioni e ha comunque ribadito che l'indennizzo per i beni perduti all'estero ha natura indennitaria e di debito di valuta; gli interessi ulteriori decorrono dalla costituzione in mora dell'amministrazione e, in mancanza di specifica messa in mora anteriore, dalla notifica della domanda giudiziale. Ha dunque confermato la decorrenza degli interessi stabilita dalla Corte d'appello. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    La memoria di replica è destinata a replicare alle deduzioni avversarie contenute nella comparsa conclusionale o a illustrare meglio tesi già svolte, ma non può introdurre questioni nuove o autonome contestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è deducibile per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice afferma espressamente di non osservare la regola di disponibilità della prova o decide su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non l'omesso esame di questioni, argomentazioni o difese.

  • legge n. 16/1980

    L'indennizzo per i beni perduti all'estero ha natura indennitaria e non risarcitoria; il relativo credito è di valuta e gli interessi ulteriori decorrono secondo i principi della mora.

  • legge n. 135/1985

    Il coefficiente di rivalutazione previsto per le perdite di beni all'estero assolve anche alla funzione di compensare il ritardo nell'adempimento fino alla liquidazione amministrativa.

  • legge n. 98/1994

    Richiamata insieme alle altre leggi come base normativa dell'indennizzo per i beni perduti in Somalia.

  • art. 1218 c.c.

    È fatta salva la prova, a carico dell'amministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione dipendano da causa non imputabile.

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora consente la decorrenza degli interessi ulteriori sulla somma liquidata.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno possono essere dovuti dalla mora del debitore su una somma non ancora liquida né esigibile prima del giudizio.

  • art. 1281 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale tra le norme sulla decorrenza degli interessi, senza affermazioni autonome della Corte sulla sua portata.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La memoria di replica ex art. 190 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre nuove contestazioni, nuove questioni o autonome difese rispetto a quanto già dedotto nei precedenti atti conclusivi.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha erroneamente ripartito l'onere della prova; non è invece censurabile con tale norma la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, e non l'omessa trattazione di questioni giuridiche o di argomentazioni difensive.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente disatteso il principio dispositivo; non è sufficiente lamentare che abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • L'indennizzo previsto per i beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana ha natura indennitaria e costituisce un debito di valuta; il coefficiente normativo di rivalutazione non trasforma il credito in debito di valore, ma assolve anche a funzioni compensative del ritardo.
  • Gli interessi ulteriori sulla somma indennitaria decorrono dalla costituzione in mora dell'amministrazione; in mancanza di una specifica messa in mora anteriore, la decorrenza coincide con la domanda giudiziale, non con la semplice istanza amministrativa di concessione dell'indennizzo.
  • La domanda amministrativa di liquidazione dell'indennizzo ha funzione di impulso del procedimento, ma non equivale di per sé a messa in mora del debitore pubblico.
  • Se l'amministrazione contesta il ritardo o l'inesattezza della prestazione, resta a suo carico la prova che ciò sia dipeso da causa non imputabile.
  • La decorrenza degli interessi su somme non ancora liquide ed esigibili può essere riconosciuta una volta intervenuta la mora, senza che l'illiquidità del credito escluda la responsabilità del debitore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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