Sentenza n. 837/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di revisione prezzi relativa al contratto per il servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari del circondario di Ancona
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, affidataria di un contratto di durata triennale regolato dal d.lgs. n. 50/2016, ha chiesto l’adeguamento del corrispettivo a seguito del nuovo CCNL per i dipendenti degli istituti e delle imprese di vigilanza e dei servizi fiduciari, sottoscritto il 16 febbraio 2024 e comportante un rilevante incremento del costo del lavoro, con applicazione retroattiva da gennaio 2024. Ha impugnato il diniego della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona e la nota ministeriale richiamata, chiedendo l’applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, l’accertamento del diritto a incrementi tariffari predeterminati e, in subordine, la condanna dell’amministrazione ad avviare l’istruttoria sulla revisione prezzi. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 97 Cost., dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, della l. n. 241/1990, dei principi di correttezza e buona fede, leale cooperazione ed eccesso di potere, sostenendo che il rinnovo contrattuale e il nuovo CCNL costituissero circostanze straordinarie e imprevedibili idonee a giustificare la rinegoziazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c). Con il secondo motivo ha contestato la legittimità delle condizioni speciali di contratto ove interpretate come ostative alla revisione del corrispettivo richiesta ai sensi della medesima disposizione. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 11 e 60 del d.lgs. n. 36/2023, assumendo l’esistenza di un generale dovere di rinegoziazione secondo buona fede quando l’equilibrio contrattuale sia alterato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che l’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 disciplina le varianti in corso d’opera e i poteri della stazione appaltante di modificare il contratto in presenza di uno specifico interesse pubblico e di circostanze impreviste e imprevedibili, non la revisione prezzi richiesta unilateralmente dall’appaltatore per ottenere il riequilibrio di un corrispettivo divenuto non remunerativo. La revisione prezzi era quindi correttamente ricondotta dall’amministrazione alla disciplina pattizia prevista dall’art. 12, comma 6, delle condizioni speciali, adottata in applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), con operatività dal secondo anno solare, ossia dal 2025. Il TAR ha inoltre osservato, in via ulteriore, che il rinnovo contrattuale del 2023 non era imprevedibile al momento dell’offerta né sopravvenuto alla stipula e che il successivo CCNL del 16 febbraio 2024 non integrava circostanze impreviste e imprevedibili, anche alla luce della nota di raccordo inserita nel contratto del 30 maggio 2023. Ne consegue l’infondatezza anche della censura contro le condizioni speciali. È stata respinta altresì la doglianza fondata sugli artt. 11 e 60 del d.lgs. n. 36/2023, poiché l’amministrazione non aveva escluso ogni riequilibrio, ma lo aveva riconosciuto nei limiti della disciplina contrattuale; inoltre, il precedente giurisprudenziale invocato non affermava la retroattività del nuovo codice dei contratti pubblici ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016
Costituisce il fondamento della revisione prezzi prevista dalla disciplina pattizia del contratto; nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto applicabile la clausola contrattuale dal secondo anno solare, a partire dal 2025.
art. 106, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016
Disciplina le varianti e le modifiche contrattuali riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili e a uno specifico interesse della committenza, non la revisione prezzi richiesta dall’appaltatore per il riequilibrio del corrispettivo.
art. 106, comma 2 d.lgs. 50/2016
È richiamato per escludere che la disposizione possa essere utilizzata dall’appaltatore quale base per ottenere la modifica dei prezzi contrattuali divenuti non remunerativi.
art. 11 d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha invocato quale fondamento del riequilibrio e della rinegoziazione secondo buona fede; il TAR ne ha escluso l’applicazione retroattiva al rapporto contrattuale sorto sotto il d.lgs. n. 50/2016.
art. 60 d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha invocato quale disciplina generale della revisione e del riequilibrio contrattuale; il TAR ha escluso che attribuisca, per i rapporti anteriori, un diritto retroattivo alla revisione prezzi.
artt. 2 e 97 Cost.
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa; il TAR non ha ritenuto che imponessero l’applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), al caso concreto.
artt. 1374 e 1375 c.c.
Sono stati invocati per sostenere i doveri di integrazione, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto; non hanno fondato, nel caso concreto, il diritto alla revisione richiesta.
Massime di principio
- L’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 disciplina le modifiche e le varianti in corso d’opera riconducibili a uno specifico interesse della stazione appaltante e a circostanze impreviste e imprevedibili; non costituisce, di per sé, la base normativa per una revisione dei prezzi richiesta unilateralmente dall’appaltatore allo scopo di riequilibrare un corrispettivo divenuto non remunerativo.
- La revisione prezzi nei contratti pubblici regolati dal d.lgs. n. 50/2016 deve essere ricondotta alla clausola contrattuale adottata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), quando la lex specialis e il contratto ne prevedano presupposti, decorrenza e modalità applicative.
- L’incremento del costo del lavoro derivante da un nuovo contratto collettivo non integra automaticamente una circostanza imprevista e imprevedibile idonea a giustificare una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), soprattutto quando gli elementi relativi ai rinnovi contrattuali e ai relativi effetti siano già conoscibili o considerati nella documentazione contrattuale.
- Gli artt. 11 e 60 del d.lgs. n. 36/2023 non attribuiscono retroattivamente un diritto alla revisione prezzi o alla rinegoziazione dei contratti sorti sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016; il parametro del risultato non comporta, da solo, l’applicazione retroattiva della nuova disciplina codicistica.
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