Corte di giustizia, Sentenza C-570/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2023. — I.S. e K.S. contro YYY. S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto a duplice scopo – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Criteri. — Causa C-570/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di consumatore ex direttiva 93/13 nei contratti di mutuo a duplice scopo. Una persona fisica può rientrare nella tutela della direttiva anche se una parte del finanziamento è destinata a un uso professionale, purché tale scopo non sia predominante nel contesto complessivo del contratto. Il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze rilevanti, senza applicare il test restrittivo della sentenza Gruber.
Nozione di "consumatore" nella direttiva 93/13 in caso di contratto di mutuo a duplice scopo, in parte professionale e in parte estraneo all'attività professionale
La questione giuridica
Se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che conclude, insieme a un altro mutuatario non professionale, un contratto di mutuo destinato in parte a fini connessi alla sua attività professionale e in parte a fini estranei a tale attività possa essere qualificata come "consumatore" anche quando il nesso professionale non è marginale in senso stretto, ma non è predominante; e, in caso affermativo, quali criteri il giudice nazionale debba applicare per accertare il carattere predominante o meno dello scopo professionale.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 93/13, una persona fisica che stipula un contratto di mutuo a duplice scopo può essere considerata "consumatore" se la finalità professionale del contratto è soltanto parziale e non predominante nel contesto complessivo dell'operazione. Non si applica per analogia il criterio restrittivo elaborato nella sentenza Gruber per le regole di competenza giurisdizionale: per la direttiva 93/13 prevale un'interpretazione estensiva, coerente con l'obiettivo di tutela del consumatore. Il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze pertinenti, quantitative e qualitative, tra cui la ripartizione del capitale tra uso professionale ed extraprofessionale, la presenza di più mutuatari e l'eventuale condizione posta dal mutuante sul reimpiego del finanziamento per rimborsare debiti professionali.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 2013/11/UE
- Regolamento (UE) n. 524/2013
Nozione di "consumatore" nella direttiva 93/13 in caso di contratto di mutuo a duplice scopo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie in una controversia tra due mutuatari e una banca, relativa alla restituzione di somme percepite in base a clausole di rivalutazione di un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera. La Corte chiarisce come debba essere interpretata la nozione di "consumatore" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 quando il contratto presenta una finalità mista, in parte professionale e in parte privata.
Fatti e procedimento principale
I.S. e K.S., coniugi senza convenzioni matrimoniali, avevano ottenuto un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri. Una parte del capitale era stata destinata a rimborsare debiti collegati all'attività professionale di I.S., mentre la restante parte era stata utilizzata per finalità estranee all'attività professionale, tra cui il finanziamento di lavori di ristrutturazione di un'abitazione e altri debiti di natura personale. I ricorrenti chiedevano il rimborso di importi riscossi dalla banca in forza delle clausole del contratto che disciplinavano la rivalutazione del debito e delle rate, sostenendo che tali clausole fossero abusive.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto la direttiva 93/13, in particolare:
- il decimo considerando, che afferma l'esigenza di una tutela uniforme contro le clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore;
- l'articolo 1, paragrafo 1, che delimita l'ambito della direttiva ai contratti tra professionista e consumatore;
- l'articolo 2, lettera b), che definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale;
- l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, relativi rispettivamente alla nozione di clausola abusiva e all'inefficacia delle clausole abusive nei confronti del consumatore. Sono richiamate anche la direttiva 2011/83/UE, la direttiva 2013/11/UE e il regolamento (UE) n. 524/2013, i cui considerando sul concetto di consumatore nei contratti a duplice scopo confermano un approccio ampio quando l'uso professionale non è predominante.
Prima questione pregiudiziale: applicabilità della nozione di consumatore ai contratti a duplice scopo
La Corte osserva che la lettera dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 non chiarisce espressamente se un contratto con finalità mista possa rientrare nella nozione di consumatore. Tuttavia, il contesto e la finalità della direttiva impongono un'interpretazione teleologica estensiva, poiché il sistema di tutela si fonda sulla situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista.
La Corte afferma che la tutela della direttiva può spettare anche alla persona fisica che conclude un contratto destinato solo in parte all'attività professionale, purché lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto complessivo del contratto. In questa prospettiva, non può essere trasposto alla direttiva 93/13 il criterio più restrittivo elaborato nella sentenza Gruber in materia di competenza giurisdizionale, poiché quella giurisprudenza riguardava regole derogatorie da interpretare restrittivamente e non una norma di protezione del consumatore.
Seconda questione pregiudiziale: criteri di valutazione per accertare il carattere predominante dello scopo professionale
Quanto ai criteri, la Corte indica che il giudice nazionale deve considerare tutte le circostanze pertinenti del caso, sia quantitative sia qualitative. Tra i fattori rilevanti vi sono:
- la ripartizione del capitale mutuato tra finalità professionali e finalità extraprofessionali;
- la circostanza che, in presenza di più mutuatari, solo uno di essi persegua lo scopo professionale;
- il fatto che il mutuante abbia subordinato la concessione del credito alla destinazione di una parte dell'importo al rimborso di debiti connessi all'attività professionale.
Tali elementi non sono né esaustivi né esclusivi: spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base delle prove oggettive disponibili, se lo scopo professionale sia o meno predominante nel contesto generale del contratto.
Rapporto con la sentenza Gruber e con altri atti dell'Unione
La Corte distingue espressamente il presente caso dalla sentenza Gruber, che riguardava le regole di competenza della Convenzione di Bruxelles e poi dei regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis. In quel contesto, la nozione di consumatore era stata interpretata restrittivamente per garantire certezza del diritto e prevedibilità del giudice competente. Nella direttiva 93/13, invece, prevale l'esigenza di assicurare un'elevata protezione al consumatore e di garantire l'effetto utile della normativa sulle clausole abusive.
Decisione
La Corte conclude che:
- rientra nella nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, la persona che conclude un contratto di mutuo destinato in parte alla sua attività professionale e in parte a fini estranei, insieme a un altro mutuatario non professionale, quando lo scopo professionale non è predominante nel contesto generale del contratto;
- il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze pertinenti, quantitative e qualitative, per stabilire se la finalità professionale sia talmente limitata da non risultare predominante.
Effetti temporali e spese
La Corte respinge la richiesta della banca di limitare nel tempo gli effetti della sentenza, rilevando che non erano stati forniti elementi concreti idonei a dimostrare, in modo specifico, la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti. Quanto alle spese, la Corte afferma che la decisione sulle spese spetta al giudice nazionale e che le spese sostenute da altri soggetti intervenuti nel procedimento pregiudiziale non sono rifusibili.
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